Il 23 settembre 2015, il giorno seguente alla pubblicazione da parte della ISO – International Organization for Standardization della versione definitiva della nuova edizione della norma relativa ai requisiti dei sistemi di gestione per la qualità, la ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements, la UNI – Ente Italiano di Normazione ha provveduto al relativo recepimento pubblicandone la versione italiana, la UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti.
Per l’applicazione della nuova normativa, è previsto un periodo di transizione di 3 anni dalla data di pubblicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015 da parte della UNI – Ente Italiano di Normazione, in cui potranno essere rinnovate ed emesse certificazioni sia in riferimento all’edizione 2008 della norma che in rifermento all’edizione 2015.
La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 rappresenta una sostanziale evoluzione dei sistemi di gestione per la qualità, in quanto, con la sua emissione risulta evidente l’intento di rendere disponibile alle aziende uno strumento gestionale più concreto che, fra l’altro, dia maggiore importanza agli aspetti economici nell’applicazione dei sistemi di gestione per la qualità, e di incentivare un approccio applicativo alla gestione per la qualità più scientifico.
La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, rispetto alla versione precedente, apporta più di una novità, fra cui la struttura stessa della norma impostata secondo la struttura High Level Structure (HLS), cioè “struttura di alto livello” che, secondo i piani della ISO – International Organization for Standardization, dovrà accomunare tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitare l’adozione integrata di sistemi di gestione differenti.
Fra le principali novità della nuova norma ISO 9001:20015, deve essere sottolineato:
▪ I sette “nuovi” principi della qualità:
– Orientamento al cliente;
– Leadership;
– Coinvolgimento del personale;
– Approccio per processi;
– Miglioramento;
– Decisioni basate su evidenze;
– Gestione delle relazioni.
▪ Rafforzamento del ruolo della direzione, richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema di Gestione per la Qualità ed attuare la propria leadership nell’ambito di tutta la ciclicità “pianificazione (Plan), attuazione (Do), controllo (Check), riesame (Act), pianificazione (Plan)” (PDCA – Ciclo di Deming) a cui dovrà ispirarsi la struttura dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
▪ Orientamento ad una concezione di “qualità responsabile” orientata all’ottenimento della soddisfazione del cliente considerando anche, in un’ottica di sostenibilità, la collettività e le parti interessate esterne nelle strategie gestionali aziendali;
▪ Approccio attivo all’analisi e alla comprensione del contesto in cui opera l’Azienda, affinché ne possano essere identificati i bisogni e le aspettative (needs and expectations), nonché le relative più efficaci modalità di relazione e gestione finalizzate a preservare e migliorare il business aziendale;
▪ Approccio attivo alla gestione dei rischi (“RISKS” Effetti potenzialmente negativi – minacce) e delle opportunità di miglioramento (“OPPORTUNITIES” Effetti potenziali positivi) connesse alle attività e prodotti aziendali, che deve concretizzarsi in concreti indirizzi organizzativi e modalità operative (Risk Based Thinking);
▪ Forte indirizzamento all’adozione di un “approccio per processi” nell’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a concepire i processi aziendali come elementi concatenati fra loro (processi “a monte” – “upstream” e processi “a valle” – “downstream”), affinché le attività aziendali siano gestite in un’ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere un’efficace ed efficiente gestione di tutti i processi aziendali e creare valore aziendale;
▪ Introduzione del requisito relativo alla definizione del confine del Sistema di Gestione per la Qualità, considerando aspetti interni, esterni del contesto in cui opera l’azienda e le parti interessati.
Nel complesso, l’innovazione introdotta dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, è una minore prescrittività ed una minore richiesta di formalità documentale per dare alle aziende maggiore flessibilità organizzativa ed applicativa nell’attuazione dei processi aziendali del Sistema di Gestione per la Qualità.
L’aspetto che contraddistingue la nuova norma, è il chiaro orientamento ad un approccio concreto e prestazionale nella definizione ed implementazione dei sistemi di gestione per la qualità, il cui elemento di partenza deve essere l’individuazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento (Risk Based Thinking) che le aziende devono gestire e da cui dipendono le modalità organizzative ed operative aziendali.
In definitiva, la norma UNI EN ISO 9001:2015 favorisce l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità specifici per ogni organizzazione in base al proprio modello di business affinché siano prevenuti (e nel caso gestiti) gli effettivi rischi d’impresa individuati ed ottenuti i miglioramenti aziendali attesi.
La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, dal 29 maggio 2015, ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale tramite l’inserimento nel diritto penale di specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati).
Di fatto, è stato aggiornato il Libro II del Codice Penale, andando ad introdurre il nuovo Titolo VI-bis Delitti contro l’ambiente che introduce cinque nuovi fattispecie di reato ambientale:
• Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter, c.p.);
• Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.);
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (Art. 452-sexies);
• Impedimento del controllo (Art. 452-septies, c.p.);
• Omessa bonifica (Art. 452-terdecies, c.p.).
Inoltre, la nuova disciplina del diritto ambientale penale introdotta dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 prevede:
– Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies);
Gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.) possano essere commessi per colpa. In tali casi, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo, se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
– Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
Aumento delle pene previste dall’articolo 416 Associazione per delinquere e dall’articolo 416-bis Associazione di tipo mafioso del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.
– Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
Aumenti di pena quanto un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:
▪ Uno o più ecoreati in questione;
▪ Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
▪ Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;
▪ Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
– Ravvedimento operoso (Art. 452-decies).
La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati in questione e per il delitto Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:
▪ Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
▪ Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Il corso della prescrizione è sospeso quando l’imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all’attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.
– Confisca (Art. 452-undecies).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.
La confisca non è applicata quando l’imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.
– Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies).
L’esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all’articolo 197 del Codice penale “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende”.
Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Infine, con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, il legislatore ha apportato anche altre modifiche alla normativa nazionale in materia ambientale, di diritto penale ed inerente alla responsabilità amministrativa degli enti:
▪ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia:
– Articolo 257 Bonifica dei siti;
– Articolo 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
– Parte VI Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (a cui è aggiunta la Parte VI-bis Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, il quale si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette).
▪ Articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
▪ Articolo 12-sexies, comma 1, del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto1992, n. 356 e s.m.i. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;
▪ Codice Penale:
– Articolo 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
– All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo.
▪ Articolo 118-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
▪ Articolo 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Gli ecoreati di cui alla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, sono pertanto inclusi in quei reati a cui è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.), si applicano (oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25-undecies, c.1. Lettera a) e b) del D.Lgs. 231/01) le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9 del D.Lgs. 213/01 (per un periodo non superiore a un anno per l’ecoreato Inquinamento ambientale).
Prima della entrata in vigore della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che di fatto ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale, non essendo codificati specifici reati contro l’ambiente, a fronte di reati con ripercussioni ambientali, si doveva necessariamente ricorrere a reati più generici.
Al contrario, la modifica al Codice Penale attuata dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati), cioè uno strumento che, operativamente, permetterà di perseguire i reati con ripercussioni ambientali in maniera più circostanziata, efficace e certa rispetto al passato.
Pertanto, oggi ancora di più rispetto al passato, risulta sempre più strategico ed importante per le imprese attuare una gestione consapevole e coscienziosa dei propri aspetti ambientali finalizzata alla prevenzione di quei rischi connessi alle interazioni azienda – ambiente inquinanti e/o impattanti sugli ecosistemi, in quanto possibili cause di commissione di reati.
In tal senso, nell’ambito cogente, quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 (modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di reati ambientali come sopra indicato) in merito all’adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal decreto stesso, fra cui anche gli ecoreati in questione, diviene un aspetto tanto più importante per il business aziendale quanto più le attività aziendali risultano ambientalmente critiche.
Passando dall’ambito cogente all’ambito volontario, uno strumento a disposizione delle imprese per attuare un’efficace gestione ambientale consiste nell’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 od al Regolamento EMAS III. Tale soluzione mette nelle condizioni le aziende di implementare ed attuare specifiche modalità operative per:
▪ Prevenire eventi inquinanti;
▪ Prevenire e monitorare violazioni delle prescrizioni cogenti in materia ambientale;
▪ Monitorare e mantenere sottocontrollo le attività lavorative ambientalmente critiche;
▪ Monitorare e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio del business e della più generale gestione d’impresa.
In particolare, a riprova dell’importanza, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, che le questioni ambientali hanno assunto, assumono ed assumeranno nell’operatività e nelle strategie delle aziende (cosa dovuta sia alle problematiche ambientali sempre più evidenti, sia alla crescente importanza del fattore ambiente nell’opinione pubblica, che al conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese), la versione della ISO 14001:2015 (pubblicata il 15 settembre 2015), parla esplicitamente di “RISKS” (Effetti potenzialmente negativi – minacce), “OPPORTUNITIES” (Effetti potenziali positivi) e di “Actions to address risks and opportunities” (Azioni per affrontare le minacce e le opportunità) in quanto, lo stato attuale delle cose, pone la gestione ambientale come un fattore strategico per le aziende che, se gestito in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, permette di dotarsi di un efficace strumento sia di gestione del rischio, in particolare connesso agli aspetti ambientali compreso la relativa cogenza, che di miglioramento dei processi e del business aziendali.
Il 15 settembre 2015, la ISO – International Organization for Standardization ha pubblicato la versione definitiva della nuova edizione della norma che definisce i requisiti relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale, la ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l’uso).
La nuova norma ISO 14001:2015, rispetto alla versione precedente, apporta più di una novità, fra cui la struttura stessa della norma che è impostata secondo la struttura High Level Structure, cioè la “struttura di alto livello” che, secondo i piani della ISO – International Organization for Standardization, dovrà accomunare tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitare l’adozione integrata di sistemi di gestione differenti da parte delle Aziende.
Fra le principali novità della nuova norma ISO 14001:20015, deve essere sottolineato:
▪ Rafforzamento del ruolo della direzione, richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema di Gestione Ambientale ed attuare la propria leadership nell’ambito di tutta la ciclicità “pianificazione (Plan) → attuazione (Do) → controllo (Check) → riesame (Act) → pianificazione (Plan)” (PDCA – Ciclo di Deming) a cui dovrà ispirarsi la struttura dei Sistemi di Gestione Ambientale;
▪ Approccio attivo all’analisi e alla comprensione del contesto in cui opera l’Azienda, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto vista economico, sociale ed istituzionale, affinché ne possano essere identificati i bisogni e le aspettative (needs and expectations), nonché le relative più efficaci modalità di relazione e gestione, sia per le questioni ambientali che per il business aziendale;
▪ Approccio attivo alla gestione dei rischi (“RISKS” Effetti potenzialmente negativi – minacce) e delle opportunità di miglioramento (“OPPORTUNITIES” Effetti potenziali positivi) connesse alla gestione ed alla prestazione ambientale nell’ambito della più generale gestione d’impresa, che deve concretizzarsi in concreti indirizzi organizzativi e modalità operative;
▪ Forte indirizzamento all’adozione di un approccio concettuale “Ciclo di Vita (Life Cycle)” nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale finalizzato a concepire i processi aziendali come elementi concatenati fra loro (processi “a monte” – “upstream” e processi “a valle” – “downstream”), affinché aspetti ed impatti ambientali siano identificati e valutati in un’ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere un’efficace ed efficiente gestione integrata dei processi aziendali e creare valore aziendale;
▪ Richiamo al concetto di “Catena del valore” (Value chain) da considerare nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, affinché siano valutate tutte le interazioni, in termini di “valore aziendale”, fra l’azienda e le parti interessate esterne, sia che esse contribuiscano alla creazione di valore (Fornitori, appaltatori e terzisti) o che siano i destinatari del valore creato (clienti, consumatori, altri utilizzatori finali);
▪ Maggiore importanza attribuita, nell’ambito dell’analisi ambientale, pertanto nella valutazione degli aspetti ed impatti ambientali, al prodotto ed al servizio, richiamando un approccio “Ciclo di Vita (Life Cycle)” e rimarcando, concetto già presente nella passata versione della norma, che l’azienda deve intervenire, in maniera più o meno diretta, su tutti gli aspetti ed impatti ambientali connessi alle proprie attività, da cui non possono essere esclusi, per l’appunto, prodotti e servizi;
Problematiche ambientali sempre più evidenti, la crescente sensibilità dell’opinione pubblica in merito alle questioni ambientali ed il conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese, fanno dell’ambiente un fattore strategico (cioè da considerare in tutte le fasi della gestione d’impresa, dalle fasi decisionali fino al rapporto con le parti interessate interne ed esterne) per le aziende che operano nei mercati attuali, in quanto rappresenta sia rischi per il business che opportunità di miglioramento.
In tale ottica, l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ad una norma riconosciuta a livello internazionale (ISO 14001:2015), rappresenta, per le aziende, l’opportunità di dotarsi di un efficace strumento gestionale con cui gestire il fattore ambiente in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, al fine tutelarsi dai rischi d’impresa che ne potrebbero derivare, così come poterne cogliere le opportunità di miglioramento per il business.
Per un periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001:2015 in lingua italiana da parte della UNI – Ente Italiano di Normazione, potranno essere rinnovate ed emesse certificazioni sia in riferimento all’edizione 2004 della norma che in rifermento all’edizione 2015.
Con grande piacere vogliamo condividere quanto il nostro stimato cliente Vinyloop Ferrara S.p.a. (azienda all’interno del parco industriale ex Solvay di Ferrara) ha divulgato internamente alla propria azienda dopo essere stato “accompagnato” dallo Studio Bussolari all’utilizzo del metodo delle 5W + 1H per superare delle criticità organizzative di gestione delle bonifiche e riallineamenti degli apparecchi sottoposti a manutenzione presso l’impianto di recupero del pvc.
VINYLOOP FERRARA – APPLICAZIONE DEL METODO KIPLING (5W1H) PER LE BONIFICHE DELL’IMPIANTO: PIÙ SICUREZZA E FUNZIONALITÀ
Il metodo “5W1H” viene anche chiamato metodo Kipling perché il famoso scrittore lo memorizzò nel 1902 con un breve componimento poetico (I keep six honest serving-men / (They taught me all I knew); /Their names are What and Why and When/And How and Where and Who). È un metodo di problem solving che utilizza queste domande (Cosa? Perché? Quando? Come? Dove? Chi?) per superare delle sfide. Nel caso di VinyLoop, la sfida era garantire la corretta esecuzione delle bonifiche dell’impianto attraverso il susseguirsi dei turni, quindi tradurre un’attività complessa in molte attività semplici condotte su più turni di lavoro, raggiungendo il massimo livello di sicurezza insieme ad un’efficienza ineccepibile, e potendo al contempo tracciare l’origine di eventuali errori. L’operatore in turno segue una scheda di “Istruzione Operativa di Bonifica” dettagliata nelle risposte alle 5 domande, e con specificazioni aggiuntive oltre al ‘come’ (precauzioni, riferimenti al manuale operativo e DPI), e appone la propria firma al completamento di ogni singola stringa operativa. Grazie all’applicazione del metodo “5W1H” che suddivide in fasi logiche le operazioni, l’operatore è maggiormente coinvolto e presente in tutti gli aspetti di ogni attività, ed è agevolato nel controllo delle proprie azioni. Inoltre diventa possibile per il turnista successivo avere un quadro esatto di cosa rimane ancora da fare per completare l’attività, o di verificare cosa è già stato fatto.
È da notare che le bonifiche sull’impianto servono a garantire la sicurezza durante le operazioni delle squadre di manutenzione; in seguito, a manutenzione eseguita, il metodo “5W1H” torna a essere utilizzato nuovamente per il riallineamento dell’impianto prima della produzione.
L’iniziativa d’introdurre questo metodo si sta rivelando una felice coniugazione di risoluzione dei problemi e agevolazione degli operatori, che così possono lavorare in modo più sicuro e funzionale.
VINYLOOP FERRARA – APPLYING THE KIPLING METHOD (5W1H) TO INERTING OF PLANT: SAFETY AND FUNCTIONALITY IMPROVED The “Five Ws and one H” were memorialized by Rudyard Kipling in 1902 with a short poem (I keep six honest serving-men / (They taught me all I knew); / Their names are What and Why and When / And How and Where and Who), and that is why it is also known as the ‘Kipling method’. It is a problem solving technique to face and ride out of challenges through six questions (What? Why? When? Where? Who? How?). VinyLoop Ferrara’s challenge was to correctly and safely perform inerting of plant through the succession of work shifts. The goal was the splitting of a complex activity into many simple actions to be performed by more than one operator and in different shifts, so as to reach the highest safety and efficiency level, while making it possible to trace back any faults. The operator on one shift follows an “Inerting Operation Sheet”, which is very detailed in answering the six questions, and contains additional information in the ‘how’ area (precautions, references to the operating manual and to IPDs); after having completed each single activity the operators signs the corresponding operating line. Thanks to the 5W1H method that splits into logical phases each activity, the operator gets more involved and is more participating in each and every single moment of any activity; at the same time it turns easier for the operator to check his own actions. Furthermore, it turns possible for the operator on the following shift to verify at a single glance what needs to be done and/or any missing activities to fill in the operation sheet. It is worth mentioning that the practice of inerting is necessary to ensure safe working conditions for maintenance teams, and that after the completion of maintenance activities, the “5W1H” method is used again to realign the plant before restarting production. The introduction of this method is giving positive results both in terms of troubleshooting and operators’ ease, as shift workers have been enabled to act in safer and more functional conditions.
ISO 39001:2012 – Road Traffic Safety (RTS) management system – Requirements with guidance for use.
(Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale – Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto).
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2030, la quinta causa di morte a livello mondiale saranno gli incidenti stradali.
Sia a livello europeo (Direttiva 2008/96/CE) che a livello nazionale (D. Lgs. n. 35/11 e DM 37/2012), la sicurezza stradale, se pur dal punto di vista delle infrastrutture, rappresenta un aspetto fondamentale.
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 (Legge n. 144/1999, recepimento Comunicazione alla Commissione europea n. 131 del 1997), ha, come obiettivo generale, il dimezzamento dei decessi sulle strade al 2020 rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010 (4.114). In particolare promuove lo sviluppo di programmi di gestione per la sicurezza stradale da e verso il luogo di lavoro da parte di enti pubblici e privati rifacendosi alla norma ISO 39001:2012, ampliando il campo di intervento dalla gestione delle infrastrutture stradali alla gestione degli utenti delle infrastrutture stradali quale elemento per migliorare le condizioni di sicurezza stradale.
La norma ISO 39001 specifica i requisiti per un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale adottabile da qualsiasi organizzazione che interagisce con il sistema del traffico stradale:
– Dipendenti (spostamenti per lavoro e casa/lavoro);
– Trasporto di cose e persone;
– Attività incrementano il traffico veicolare indotto (origine e destinazione);
– Servizi (costruzione, progettazione, manutenzione e gestione).
Per l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale, l’organizzazione:
– Identifica il proprio ruolo nell’ambito del sistema di traffico stradale (strade, veicoli, utenti ed emergenze) ed i relativi processi, attività e funzioni;
– Effettua una analisi dei rischi al fine di definire adeguate prassi operative per gestirli (eliminare, ridurre e controllare);
– Determina le parti interessate, i relativi requisiti, compresi i requisiti legali, che dovrà tenere in considerazione;
– Determina i risultati da raggiungere, li monitora, li analizza e li verifica.
La norma ISO 39001 è organizzata secondo la nuova struttura (Struttura di Alto Livello) che accomuna tutte le nuove norme ISO inerenti a sistemi di gestione al fine di renderle perfettamente compatibili ed integrabili (UNI EN ISO 9001:2015 per SGQ, UNI EN ISO 14001:2015 per SGA e ISO 45001:2016 per SGSSL).
L’adozione e la certificazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale comporta benefici tecnico-gestionali ed economici.
Benefici tecnico-gestionali:
– Riduzione incidenti (potenziali ed effettivi);
– Riduzione assenze dal lavoro per malattia od inabilità;
– Riduzione rischi di cause legali, in particolare con le assicurazioni;
– Miglioramento della fiducia del consumatore e dell’immagine aziendale;
– Vantaggi per le gare di appalto;
– Miglioramento della gestione dei rischi, anche in ottica di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01;
– Miglioramento nella gestione delle risorse umane ed infrastrutturali, in particolare parco automezzi;
– Miglioramento nella pianificazione delle attività.
Benefici economici:
– Riduzione multe e sanzioni;
– Riduzione indennità infortunio per dipendenti;
– Riduzione degli indennizzi assicurativi;
– Vantaggi per bandi di finanziamento (INAIL e PA);
– Riduzione premi assicurativi INAIL (interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro);
– Riduzione premi assicurativi per mezzi aziendali.
Per quanto riguarda la Norma ISO 9001 l’ultima bozza (Draft International Standard – DIS) ha superato l’approvazione con quasi il 90 % dei consensi, pertanto la Norma è attualmente al Final Draft Stage Internazionale (FDIS), cioè la quinta tappa del processo di approvazione (su sei fasi previsto dalla ISO).
La ISO 14001 è attualmente in fase di Draft International Standard (DIS), la quarta tappa del processo di approvazione (su sei fasi previsto dalla ISO).
Sia la ISO 9001:2015 che la ISO 14001:2015 dovrebbero essere pubblicate entro la fine del 2015.
Alle organizzazioni è concesso un periodo di transizione di tre anni dopo la pubblicazione delle nuove revisioni per migrare il proprio sistema di gestione per la qualità ed ambientale alla nuova edizione della norma.
MB S.r.l., società che opera nel settore della meccanica da oltre trent’anni, specializzata nella realizzazione di stampi progressivi ed affermata nel settore meccanico del piccolo e medio stampaggio di precisione a freddo, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.
Contatti:
MB Srl
Via dell’ Industria al n. 53
Crevalcore – Località Beni Comunali (BO)
email:info@mb-snc.it
Sito Web: www.mb-snc.it
I principali standard internazionali in materia di sistemi di gestione (Es. ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 ed ISO 22000), stanno affrontando percorsi di revisione paralleli al termine dei quali, ognuno, con le proprie tempistiche dovuto al diverso avanzamento dei lavori dei vari gruppi tecnici deputati al loro sviluppo, dovrebbero avere un importante elemento comune: la struttura.
Le nuove edizioni degli standard ISO 9001 ed ISO 14001, rispettivamente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale, al momento stanno affrontando le fasi intermedie del percorso di approvazione e la loro pubblicazione definitiva è prevista per settembre 2015 per il primo e per giugno 2015 per il secondo.
Per quanto riguarda i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la ISO – International Organization for Standardization, ispirandosi allo standard OHSAS 18001, sta elaborando la propria norma in materia (ISO 45001) che dovrebbe essere pubblicata nella sua versione definitiva ad ottobre 2016.
Infine, per quanto riguarda la ISO 22000, standard relativo ai requisiti dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare, dedicato alle organizzazioni della filiera alimentare, la pubblicazione definitiva della nuova edizione è prevista per il 2017.
Al di là dalle considerazioni che, al momento, possono essere fatte in base alla fase del percorso di emissione che i vari standard stanno affrontando, l’aspetto che li accomuna è la struttura generale a cui si rifaranno, cioè la cosiddetta High Level Structure, codificata dalle direttive ISO (Specificatamente Annex SL of ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013) e che prevede le seguenti sezioni:
1. Scopo
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Contesto dell’organizzazione
5. Direzione
6. Pianificazione
7. Supporto
8. Funzionamento
9. Valutazione delle prestazioni
10. Miglioramento
La High Level Structure – HLS (indicata anche con Annex SL) ha lo scopo di migliorare l’utilizzo degli standard in materia di sistemi di gestione, affinché possa essere facilitata la comprensione degli stessi ed agevolata la progettazione, l’implementazione,l’ attuazione, il controllo e l’integrazione dei sistemi di gestione.
Il ricorso ad una struttura generale unificata per gli standard in materia di sistemi di gestione, rappresenta un’importante opportunità per le organizzazioni; essa agevola le organizzazioni ad adottare efficaci modelli organizzativi, riconosciuti a livello internazionale, anche in un’ottica di integrazione gestionale, al fine di adottare complessivamente uno strumento capace di governare più ambiti dell’impresa, ottimizzando gli aspetti strategici e prevenendo i rischi per il business.
Il panorama normativo in materia di sistemi di gestione sta vivendo un’importante fase di evoluzione e vivrà prossimamente, con la pubblicazione definitiva delle nuove edizioni degli standard, momenti significativi anche per gli aspetti di carattere più operativo ed applicativo.
A tal proposito, potrai trovare un adeguato supporto informativo seguendoci, avendo così modo di usufruire di specifiche informazioni dedicate ai vari schemi.
La ormai storica Direttiva 97/23/CE, recepita nel territorio nazionale italiano dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, in materia di attrezzature a pressione e relativa marcatura CE, sarà completamente abrogata dalla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione a partire dal 19 luglio 2016.
Tuttavia, dal 1 giugno 2015 sarà abrogato anticipatamente l’articolo 9 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della direttiva attualmente in essere (Direttiva 97/23/CE), il quale sarà pertanto sostituito da subito dall’articolo 13 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della nuova direttiva (Direttiva 2014/68/CE).
Pertanto, dal 1 giugno 2015, con l’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva 2014/68/CE, la classificazione delle attrezzature a pressione dovrà tenere in considerazione la pericolosità del fluido in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE procederà secondo le seguenti tempistiche:
– 28 febbraio 2015. Recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE.
– 1 giugno 2015. Entatra in vigore dell’articolo 13 della nuova Direttiva 2014/68/CE ed abrogazione dell’articolo 9 dell’attuale Direttiva 97/23/CE in merito alla classificazione delle attrezzature a pressione.
– 19 luglio 2015. Abrogazione dell’attuale Direttiva 97/23/CE ed entrata in vigore della nuova Direttiva 2014/68/CE.
La nuova Direttiva 2014/68/CE:
– Si applica alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione prodotti ed immessi nel mercato dell’Unione Europea, nonché alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione importati da un paese terzo ed immessi nel mercato dell’Unione Europea;
– Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza;
– Si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
– Introduce diverse modifiche alla Direttiva 97/23/CE in essere (Es. maggiore precisione della definizione dei casi di non applicabilità, rapporti fra le valutazioni di conformità effettuate da ispettorati degli utilizzatori di differenti stati membri, nuova definizione di conformità per attrezzature, insiemi e materiali, nuova modalità di classificazione delle attrezzature a pressione, definizione di una nuova dichiarazione di conformità, regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, introduzione dell’elenco degli organismi notificati e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità, rivisitazione delle procedure di valutazione della conformità, rivisitazione del modulo relativo al controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali, rivisitazione del modello relativo alla conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione).
Gli aspetti principali a cui fabbricanti ed importatori di attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione dovranno adempire una volta recepita la nuova Direttiva 2014/68/CE dai singoli stati membri saranno:
– la nuova classificazione delle attrezzature e degli impianti a pressione in considerazione della pericolosità del fluido contenuto in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
– le nuove e più dettagliate modalità previste per la procedura di valutazione della conformità;
– la nuova dichiarazione di conformità UE.
Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), il principale dispositivo legislativo che regola gli aspetti cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio nazionale, prevede che il Datore di lavoro del Committente, in caso di affidamento di lavori e/o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi tramite contratti d’appalto, contratti d’opera o di somministrazione, provveda alla verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Partendo da ciò, risulta chiara l’importanza del fatto che la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia il punto di partenza per la selezione e qualificazione del soggetto a cui affidare l’esecuzione di lavori e/o altre forniture, al fine di accertarne le capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature (capacità tecnica), in riferimento ai lavori e/o forniture che dovranno essere oggetto di contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione).
Dato che il Datore di lavoro è il responsabile dell’organizzazione per la sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di lavoro di un’azienda in cui i lavoratori (o soggetti ad essi equiparati) si trovino ad operare per conto di essa, al fine di salvaguardarne l’incolumità, anche nell’ambito di lavori e/o altre forniture affidati a soggetti terzi (Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) regolati da specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione), è obbligo del Datore di lavoro organizzare il coordinamento della sicurezza sul lavoro tra l’azienda e tali soggetti terzi al fine di gestire eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti alle interferenze tra le attività svolte da tali soggetti terzi e le attività aziendali.
Pertanto, appare chiaro come la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia, non solo il punto di partenza, ma anche il momento cruciale in cui porre i giusti presupposti per selezionare e qualificare un soggetto terzo a cui affidare un lavoro e/o una fornitura le cui attività che ne conseguiranno possano essere efficacemente tenute sotto controllo, anche per quanto riguarda la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro dovuti alle interferenze tra le attività da esso svolte e quelle aziendali.
A tal riguardo, deve essere sottolineato come una verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, oggetto di specifici contratti, eseguita in maniera superficiale ed incompleta, espone il Datore di Lavoro del Committente a responsabilità colpose in quanto, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza, tale verifica delle capacità tecnico professionale deve essere puntuale, concreta e sostanziale in modo da garantire un’adeguata gestione e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro al momento dell’esecuzione dei lavori e/o forniture oggetto di contratto. Ciò può essere efficacemente garantito solamente con una preventiva verifica delle capacità tecnico professionali dei soggetti terzi a cui si intende affidare i lavori e/o forniture, eseguita in maniera approfondita ed analitica, nonché atta a mettere in luce tutti gli elementi tecnico-amministrativi ed operativi richiesti dalla normativa cogente applicabile oltre a tutti quelli necessari ad evidenziare tutte le interferenze con ripercussioni per la sicurezza dei lavoratori che i lavori e/o forniture affidate ai soggetti terzi possano avere con le attività aziendali che andranno ad intersecare. Operando in tal modo, il Committente può ragionevolmente scongiurare eventuali responsabilità colpose.
La verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, comporta necessità valutative diverse in base al fatto che i lavori e/o forniture oggetto del contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) dovranno svolgersi nell’ambito aziendale o all’interno di cantieri temporanei o mobili. Pertanto per ottenere una verifica delle capacità tecnico professionale adeguata ed efficace, che possa permettere la selezione e qualificazione di fornitori i cui lavori e/o forniture non implichino rischi incontrollati per l’azienda committente, è necessario attuare tale verifica operando con approcci specifici per le due casistiche affinché possano essere analizzate tutte le variabili che le distinguono e le caratterizzano. Tale precauzione valutativa è contemplata anche dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il quale prevede dei distinguo, in particolare per quanto riguarda le figure aziendali coinvolte e la documentazione necessariamente implicata, in merito alle prassi da osservare per la verifica delle capacità tecnico professionale nel caso in cui i lavori e/o forniture da affidare a terzi interessino l’ambito aziendale o cantieri temporanei o mobili.
In particolare, nel caso di affidamento di lavori e/o forniture a soggetti terzi tramite specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) nell’ambito di attività aziendali, l’esecuzione di una verifica della idoneità tecnico professionale puntuale e concreta risulta propedeutica e fondamentale affinché il Datore di lavoro del Committente possa efficacemente assolvere ai propri obblighi di legge in merito al processo di cooperazione e coordinamento della sicurezza sul lavoro, fino, nei casi espressamente previsti, alla conclusione di tale processo che consiste, a seconda dei casi, nella informazione in merito ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro alle imprese appaltatrici o ad lavoratori autonomi coinvolti, o all’elaborazione ed applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
In ogni caso, fermo restando la cogenza normativa ed al di là del luogo in cui un certo lavoro o fornitura affidati ad un soggetto esterno debbano svolgersi, una verifica preliminare della legittimità e della capacità organizzativa, tecnica e produttiva del soggetto a cui ci si intende rivolgersi, rimane fondamentale non solo per scongiurare responsabilità colpose del committente in merito alla gestione della sicurezza per i lavoratori, ma anche per minimizzare i più generali rischi d’impresa.
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