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ISO 39001:2012 – Road Traffic Safety (RTS) management system

ISO 39001:2012 – Road Traffic Safety (RTS) management system – Requirements with guidance for use.
(Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale – Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto).

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2030, la quinta causa di morte a livello mondiale saranno gli incidenti stradali.

Sia a livello europeo (Direttiva 2008/96/CE) che a livello nazionale (D. Lgs. n. 35/11 e DM 37/2012), la sicurezza stradale, se pur dal punto di vista delle infrastrutture, rappresenta un aspetto fondamentale.

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 (Legge n. 144/1999, recepimento Comunicazione alla Commissione europea n. 131 del 1997), ha, come obiettivo generale, il dimezzamento dei decessi sulle strade al 2020 rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010 (4.114). In particolare promuove lo sviluppo di programmi di gestione per la sicurezza stradale da e verso il luogo di lavoro da parte di enti pubblici e privati rifacendosi alla norma ISO 39001:2012, ampliando il campo di intervento dalla gestione delle infrastrutture stradali alla gestione degli utenti delle infrastrutture stradali quale elemento per migliorare le condizioni di sicurezza stradale.

La norma ISO 39001 specifica i requisiti per un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale adottabile da qualsiasi organizzazione che interagisce con il sistema del traffico stradale:
– Dipendenti (spostamenti per lavoro e casa/lavoro);
– Trasporto di cose e persone;
– Attività incrementano il traffico veicolare indotto (origine e destinazione);
– Servizi (costruzione, progettazione, manutenzione e gestione).

Per l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale, l’organizzazione:
– Identifica il proprio ruolo nell’ambito del sistema di traffico stradale (strade, veicoli, utenti ed emergenze) ed i relativi processi, attività e funzioni;
– Effettua una analisi dei rischi al fine di definire adeguate prassi operative per gestirli (eliminare, ridurre e controllare);
– Determina le parti interessate, i relativi requisiti, compresi i requisiti legali, che dovrà tenere in considerazione;
– Determina i risultati da raggiungere, li monitora, li analizza e li verifica.

La norma ISO 39001 è organizzata secondo la nuova struttura (Struttura di Alto Livello) che accomuna tutte le nuove norme ISO inerenti a sistemi di gestione al fine di renderle perfettamente compatibili ed integrabili (UNI EN ISO 9001:2015 per SGQ, UNI EN ISO 14001:2015 per SGA e ISO 45001:2016 per SGSSL).

L’adozione e la certificazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale comporta benefici tecnico-gestionali ed economici.

Benefici tecnico-gestionali:
– Riduzione incidenti (potenziali ed effettivi);
– Riduzione assenze dal lavoro per malattia od inabilità;
– Riduzione rischi di cause legali, in particolare con le assicurazioni;
– Miglioramento della fiducia del consumatore e dell’immagine aziendale;
– Vantaggi per le gare di appalto;
– Miglioramento della gestione dei rischi, anche in ottica di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01;
– Miglioramento nella gestione delle risorse umane ed infrastrutturali, in particolare parco automezzi;
– Miglioramento nella pianificazione delle attività.

Benefici economici:
– Riduzione multe e sanzioni;
– Riduzione indennità infortunio per dipendenti;
– Riduzione degli indennizzi assicurativi;
– Vantaggi per bandi di finanziamento (INAIL e PA);
– Riduzione premi assicurativi INAIL (interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro);
– Riduzione premi assicurativi per mezzi aziendali.

Vedi articolo connesso

Versione 2015 Norme 9001 e 14001

Per quanto riguarda la Norma ISO 9001 l’ultima bozza (Draft International Standard – DIS) ha superato l’approvazione con quasi il 90 % dei consensi, pertanto la Norma è attualmente al Final Draft Stage Internazionale (FDIS), cioè la quinta tappa del processo di approvazione (su sei fasi previsto dalla ISO).
La ISO 14001 è attualmente in fase di Draft International Standard (DIS), la quarta tappa del processo di approvazione (su sei fasi previsto dalla ISO).
Sia la ISO 9001:2015 che la ISO 14001:2015 dovrebbero essere pubblicate entro la fine del 2015.
Alle organizzazioni è concesso un periodo di transizione di tre anni dopo la pubblicazione delle nuove revisioni per migrare il proprio sistema di gestione per la qualità ed ambientale alla nuova edizione della norma.

Leggi l’articolo di approfondimento

MB S.r.l. – Ottenimento certificazione UNI EN ISO 9001:2008

MB S.r.l., società che opera nel settore della meccanica da oltre trent’anni, specializzata nella realizzazione di stampi progressivi ed affermata nel settore meccanico del piccolo e medio stampaggio di precisione a freddo, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.

Contatti:
MB Srl
Via dell’ Industria al n. 53
Crevalcore – Località Beni Comunali (BO)
email:info@mb-snc.it
Sito Web: www.mb-snc.it

La nuova struttura degli standard internazionali in materia di sistemi di gestione

I principali standard internazionali in materia di sistemi di gestione (Es. ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 ed ISO 22000), stanno affrontando percorsi di revisione paralleli al termine dei quali, ognuno, con le proprie tempistiche dovuto al diverso avanzamento dei lavori dei vari gruppi tecnici deputati al loro sviluppo, dovrebbero avere un importante elemento comune: la struttura.

Le nuove edizioni degli standard ISO 9001 ed ISO 14001, rispettivamente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale, al momento stanno affrontando le fasi intermedie del percorso di approvazione e la loro pubblicazione definitiva è prevista per settembre 2015 per il primo e per giugno 2015 per il secondo.

Per quanto riguarda i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la ISO – International Organization for Standardization, ispirandosi allo standard OHSAS 18001, sta elaborando la propria norma in materia (ISO 45001) che dovrebbe essere pubblicata nella sua versione definitiva ad ottobre 2016.

Infine, per quanto riguarda la ISO 22000, standard relativo ai requisiti dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare, dedicato alle organizzazioni della filiera alimentare, la pubblicazione definitiva della nuova edizione è prevista per il 2017.

Al di là dalle considerazioni che, al momento, possono essere fatte in base alla fase del percorso di emissione che i vari standard stanno affrontando, l’aspetto che li accomuna è la struttura generale a cui si rifaranno, cioè la cosiddetta High Level Structure, codificata dalle direttive ISO (Specificatamente Annex SL of ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013) e che prevede le seguenti sezioni:
1. Scopo
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Contesto dell’organizzazione
5. Direzione
6. Pianificazione
7. Supporto
8. Funzionamento
9. Valutazione delle prestazioni
10. Miglioramento

La High Level Structure – HLS (indicata anche con Annex SL) ha lo scopo di migliorare l’utilizzo degli standard in materia di sistemi di gestione, affinché possa essere facilitata la comprensione degli stessi ed agevolata la progettazione, l’implementazione,l’ attuazione, il controllo e l’integrazione dei sistemi di gestione.

Il ricorso ad una struttura generale unificata per gli standard in materia di sistemi di gestione, rappresenta un’importante opportunità per le organizzazioni; essa agevola le organizzazioni ad adottare efficaci modelli organizzativi, riconosciuti a livello internazionale, anche in un’ottica di integrazione gestionale, al fine di adottare complessivamente uno strumento capace di governare più ambiti dell’impresa, ottimizzando gli aspetti strategici e prevenendo i rischi per il business.

Il panorama normativo in materia di sistemi di gestione sta vivendo un’importante fase di evoluzione e vivrà prossimamente, con la pubblicazione definitiva delle nuove edizioni degli standard, momenti significativi anche per gli aspetti di carattere più operativo ed applicativo.
A tal proposito, potrai trovare un adeguato supporto informativo seguendoci, avendo così modo di usufruire di specifiche informazioni dedicate ai vari schemi.

La nuova direttiva europea per le apparecchiature in pressione: Direttiva 2014/68/CE

La ormai storica Direttiva 97/23/CE, recepita nel territorio nazionale italiano dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, in materia di attrezzature a pressione e relativa marcatura CE, sarà completamente abrogata dalla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione a partire dal 19 luglio 2016.

Tuttavia, dal 1 giugno 2015 sarà abrogato anticipatamente l’articolo 9 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della direttiva attualmente in essere (Direttiva 97/23/CE), il quale sarà pertanto sostituito da subito dall’articolo 13 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della nuova direttiva (Direttiva 2014/68/CE).

Pertanto, dal 1 giugno 2015, con l’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva 2014/68/CE, la classificazione delle attrezzature a pressione dovrà tenere in considerazione la pericolosità del fluido in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Il recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE procederà secondo le seguenti tempistiche:
– 28 febbraio 2015. Recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE.
– 1 giugno 2015. Entatra in vigore dell’articolo 13 della nuova Direttiva 2014/68/CE ed abrogazione dell’articolo 9 dell’attuale Direttiva 97/23/CE in merito alla classificazione delle attrezzature a pressione.
– 19 luglio 2015. Abrogazione dell’attuale Direttiva 97/23/CE ed entrata in vigore della nuova Direttiva 2014/68/CE.

La nuova Direttiva 2014/68/CE:
– Si applica alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione prodotti ed immessi nel mercato dell’Unione Europea, nonché alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione importati da un paese terzo ed immessi nel mercato dell’Unione Europea;
– Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza;
– Si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
– Introduce diverse modifiche alla Direttiva 97/23/CE in essere (Es. maggiore precisione della definizione dei casi di non applicabilità, rapporti fra le valutazioni di conformità effettuate da ispettorati degli utilizzatori di differenti stati membri, nuova definizione di conformità per attrezzature, insiemi e materiali, nuova modalità di classificazione delle attrezzature a pressione, definizione di una nuova dichiarazione di conformità, regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, introduzione dell’elenco degli organismi notificati e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità, rivisitazione delle procedure di valutazione della conformità, rivisitazione del modulo relativo al controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali, rivisitazione del modello relativo alla conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione).

Gli aspetti principali a cui fabbricanti ed importatori di attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione dovranno adempire una volta recepita la nuova Direttiva 2014/68/CE dai singoli stati membri saranno:
– la nuova classificazione delle attrezzature e degli impianti a pressione in considerazione della pericolosità del fluido contenuto in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
– le nuove e più dettagliate modalità previste per la procedura di valutazione della conformità;
– la nuova dichiarazione di conformità UE.

Idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi: obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), il principale dispositivo legislativo che regola gli aspetti cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio nazionale, prevede che il Datore di lavoro del Committente, in caso di affidamento di lavori e/o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi tramite contratti d’appalto, contratti d’opera o di somministrazione, provveda alla verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Partendo da ciò, risulta chiara l’importanza del fatto che la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia il punto di partenza per la selezione e qualificazione del soggetto a cui affidare l’esecuzione di lavori e/o altre forniture, al fine di accertarne le capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature (capacità tecnica), in riferimento ai lavori e/o forniture che dovranno essere oggetto di contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione).

Dato che il Datore di lavoro è il responsabile dell’organizzazione per la sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di lavoro di un’azienda in cui i lavoratori (o soggetti ad essi equiparati) si trovino ad operare per conto di essa, al fine di salvaguardarne l’incolumità, anche nell’ambito di lavori e/o altre forniture affidati a soggetti terzi (Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) regolati da specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione), è obbligo del Datore di lavoro organizzare il coordinamento della sicurezza sul lavoro tra l’azienda e tali soggetti terzi al fine di gestire eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti alle interferenze tra le attività svolte da tali soggetti terzi e le attività aziendali.

Pertanto, appare chiaro come la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia, non solo il punto di partenza, ma anche il momento cruciale in cui porre i giusti presupposti per selezionare e qualificare un soggetto terzo a cui affidare un lavoro e/o una fornitura le cui attività che ne conseguiranno possano essere efficacemente tenute sotto controllo, anche per quanto riguarda la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro dovuti alle interferenze tra le attività da esso svolte e quelle aziendali.

A tal riguardo, deve essere sottolineato come una verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, oggetto di specifici contratti, eseguita in maniera superficiale ed incompleta, espone il Datore di Lavoro del Committente a responsabilità colpose in quanto, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza, tale verifica delle capacità tecnico professionale deve essere puntuale, concreta e sostanziale in modo da garantire un’adeguata gestione e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro al momento dell’esecuzione dei lavori e/o forniture oggetto di contratto. Ciò può essere efficacemente garantito solamente con una preventiva verifica delle capacità tecnico professionali dei soggetti terzi a cui si intende affidare i lavori e/o forniture, eseguita in maniera approfondita ed analitica, nonché atta a mettere in luce tutti gli elementi tecnico-amministrativi ed operativi richiesti dalla normativa cogente applicabile oltre a tutti quelli necessari ad evidenziare tutte le interferenze con ripercussioni per la sicurezza dei lavoratori che i lavori e/o forniture affidate ai soggetti terzi possano avere con le attività aziendali che andranno ad intersecare. Operando in tal modo, il Committente può ragionevolmente scongiurare eventuali responsabilità colpose.

La verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, comporta necessità valutative diverse in base al fatto che i lavori e/o forniture oggetto del contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) dovranno svolgersi nell’ambito aziendale o all’interno di cantieri temporanei o mobili. Pertanto per ottenere una verifica delle capacità tecnico professionale adeguata ed efficace, che possa permettere la selezione e qualificazione di fornitori i cui lavori e/o forniture non implichino rischi incontrollati per l’azienda committente, è necessario attuare tale verifica operando con approcci specifici per le due casistiche affinché possano essere analizzate tutte le variabili che le distinguono e le caratterizzano. Tale precauzione valutativa è contemplata anche dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il quale prevede dei distinguo, in particolare per quanto riguarda le figure aziendali coinvolte e la documentazione necessariamente implicata, in merito alle prassi da osservare per la verifica delle capacità tecnico professionale nel caso in cui i lavori e/o forniture da affidare a terzi interessino l’ambito aziendale o cantieri temporanei o mobili.

In particolare, nel caso di affidamento di lavori e/o forniture a soggetti terzi tramite specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) nell’ambito di attività aziendali, l’esecuzione di una verifica della idoneità tecnico professionale puntuale e concreta risulta propedeutica e fondamentale affinché il Datore di lavoro del Committente possa efficacemente assolvere ai propri obblighi di legge in merito al processo di cooperazione e coordinamento della sicurezza sul lavoro, fino, nei casi espressamente previsti, alla conclusione di tale processo che consiste, a seconda dei casi, nella informazione in merito ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro alle imprese appaltatrici o ad lavoratori autonomi coinvolti, o all’elaborazione ed applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

In ogni caso, fermo restando la cogenza normativa ed al di là del luogo in cui un certo lavoro o fornitura affidati ad un soggetto esterno debbano svolgersi, una verifica preliminare della legittimità e della capacità organizzativa, tecnica e produttiva del soggetto a cui ci si intende rivolgersi, rimane fondamentale non solo per scongiurare responsabilità colpose del committente in merito alla gestione della sicurezza per i lavoratori, ma anche per minimizzare i più generali rischi d’impresa.

Business Innovation Hub

Con grande soddisfazione Studio Bussolari ha partecipato alla edizione “zero” dell’evento Business Innovation Hub tenutasi il 25 settembre scorso (www.bi-hub.com).
In una fantastica cornice offerta dalla Villa Ottoboni a Padova, BIH ha creato la possibilità di relazioni fra decisori aziendali e che propone servizi innovativi per le imprese. Per lo Studio Bussolari è stata l’occasione per partecipare a interessanti convegni e workshop e di incontrare aziende con l’intento di generare nuove e duratore opportunità di business.
In particolare i contatti sono stati con:
Grafiche Leone – Linkness – MKT – Eduforma S.r.l. – Rotas – Seingim S.r.l. – Eduforma – Ai Progetti – Studio Abaco – Alpha Sistemi S.r.l.
Una giornata densa di appuntamenti e di incontri che ha dato, in maniera efficace, l’opportunità di una visione di sviluppo per lo Studio Bussolari.

Adesso attendiamo tutti la “PRIMA” edizione per il 2015!

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Mulmix Spa – Ottenimento certificazione EN1090-1

Studio Bussolari è lieto di annunciare che Mulmix Spa, realtà affermata a livello internazionale per la progettazione e la realizzazione di impianti industriali per il settore agroalimentare, accompagnata in un percorso consulenziale, ha recentemente ottenuto la certificazione del proprio Factory Production Control (FPC) in conformità alla norma EN1090-1. La certificazione, è stata rilasciata da un organismo notificato in conformità al Regolamento 305/2011/UE (CPR) ed attesta il rispetto delle disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni corrispondenti alle caratteristiche dei componenti strutturali di carpenteria impiegati nella fabbricazione degli impianti industriali summenzionati.

ALLUVIONE gennaio 2014 – TROMBE D’ARIA maggio 2013 – aprile 2014 Regione Emilia-Romagna: ORDINANZA N. 6 del 10.07.2014

L’ambito geografico di intervento dell’Ordinanza è limitato ai seguenti Comuni:
1. Alluvione 17 e 19 gennaio 2014: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero, Modena (limitatamente alle frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello, San Matteo).
2. Tromba d’aria 3 maggio 2013:
– Provincia di Bologna (Argelato, Bentivoglio, San Giorgio in Piano, San Pietro in Casale)
– Provincia di Modena (castelfranco Emilia, Mirandola)
3. Tromba d’aria 30 aprile 2014: Nonatola, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro

BENEFICIARI
Imprese attive, appartenenti a qualsiasi settore e situate nei Comuni interessati, che devono sostenere spese di ripristino per l’immobile, i beni strumentali e/o le scorte funzionali alla ripresa ovvero alla continuità dell’attività economica.
Può inoltre richiedere il contributo il soggetto (anche persona fisica) che è proprietario ovvero è tenuto a sostenere le spese dell’intervento e detiene la disponibilità dell’immobile o del bene o del prodotto da risarcire. La destinazione ad uso produttivo, ancorché parziale, deve comunque risultare nell’arco dei 36 mesi precedenti l’evento e deve poter essere confermata per il futuro.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono tutte finalizzate al recupero della piena funzionalità per le attività d’impresa e ricomprendono le seguenti distinte tipologie:
1. riparazione e ripristino di immobili danneggiati e ricostruzione di quelli distrutti;
2. riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti, macchinari (purché presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le aziende che non hanno tali obblighi, comunque presenti in documenti contabili o altri registri) e beni mobili registrati se può essere prodotta copia di un certificato di rottamazione ovvero di una denuncia di perdita;
3. ricostruzione delle scorte, vive o morte (materie prime e sussidiarie, mezzi tecnici di produzione e animali di allevamento, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività d’impresa);
4. danni economici subiti dai prodotti;
5. ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi compresi i mancati redditi, delle infrastrutture aziendali (strade poderali, interpoderali e attraversamenti, ecc.);
6. perdita di reddito dovuta alla distruzione della produzione agricola.

L’accertamento e la quantificazione dei danni devono essere comprovati tramite perizia asseverata.
I progetti, che possono essere stati avviati immediatamente dopo l’evento calamitoso, devono completarsi entro il 30 giugno 2015.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO PREVISTE
L’Ordinanza riconosce le seguenti misure di contributo a fondo perduto, differenziate a seconda della tipologia di intervento:
1. fino al 100% dei costi ammissibili;
2. fino all’80% dei costi ammissibili (valore di sostituzione o spese di ripristino se inferiori al 70% della sostituzione), al netto dell’eventuale valore di realizzo derivante dalla vendita del bene inutilizzabile;
3. fino al 60% dei costi ammissibili; occorrerà accertare la quantità dei beni presenti al momento dell’evento e stimarne il valore di mercato (costo di sostituzione/riacquisto ovvero valore netto di realizzo, a seconda della tipologia di scorta), al netto di eventuali realizzi; si sottolinea la necessità di provvedere al riacquisto/ripristino;
4. fino al 60% dei costi ammissibili;
5. fino all’60% dei costi ammissibili;
6. fino al 60% dei costi ammissibili.

E’ prevista la cumulabilità di questi contributi con le agevolazioni del cd. DL Ecobonus (riqualificazione energetica degli immobili).
Nel caso di indennizzi assicurativi, la percentuale di contributo si calcola sulla differenza tra i costi dell’intervento e gli indennizzi stessi.
Per i beni in leasing, occorre verificare con attenzione le clausole del contratto per stabilire a chi spetti la titolarità della domanda di contributo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concessione devono essere presentate contestualmente alla documentazione di spesa relativa al saldo degli interventi realizzati, entro e non oltre il: 28 febbraio 2015.

Se l’azienda prevede di realizzare ulteriori interventi dovrà presentare, assieme alla domanda, una specifica istanza preliminare che quantifichi il danno che ci si appresta a riparare.

SC S.r.l. – Ottenimento certificazione OHSAS 18001

SC S.r.l., azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di governo e di controllo per impianti industriali e quadri elettrici per automazione secondo le normative CEI EN, ha ottenuto, da un importante ente terzo accreditato, la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul lavoro sulla base della norma internazionale OHSAS 18001.
Tale risultato permette all’Azienda di arricchire ulteriormente la sua organizzazione di un altro importante tassello di gestione d’impresa che si aggiunge ai risultati già ottenuti da un percorso sviluppato negli anni con il supporto dello Studio Bussolari. Un percorso avviato dapprima con la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001) nel 2012 e proseguito poi con la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) nel 2013.