Il nuovo codice degli appalti sull’approvvigionamento della Pubblica Amministrazione: organismi e laboratori accreditati, certificazione ed opportunità per le aziende.
Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, cioè il nuovo codice sugli appalti pubblici, il quale prevede, in più punti, il coinvolgimento di Organismi e Laboratori accreditati quali soggetti per valutazioni di conformità finalizzate sia a qualificazioni che a verifiche della conformità dei prodotti e servizi oggetto degli appalti. È previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere dagli operatori economici relazioni di prova o certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati (organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008) come prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, nonché ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
Altro aspetto importante, ad esclusione degli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento, è la possibilità di ottenere delle riduzioni sull’importo della garanzia fideiussoria (denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, che può poi variare dal 1% al 4%) che deve corredare l’offerta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. L’importo della garanzia fideiussoria, nonché del relativo eventuale rinnovo, può essere significativamente ridotto in base a precisi requisiti (riportati in maniera sintetica nella tabella sottostante).
In merito alle riduzioni sull’importo della garanzia fideiussoria, il codice degli appalti stesso indica come possano o non possano essere cumulate. In particolare:
– Le riduzioni previste per la certificazione 9001, la registrazione EMAS, la certificazione 14001 ed il marchio di prodotto ECOLABEL, sono cumulabili;
– Le riduzioni previste di cui ai punti da 7 a 13 della tabella sopra riportata, non sono cumulabili con le precedenti.
Per completezza di informazione, segnaliamo che il nuovo codice sugli appalti pubblici mantiene gli obblighi di:
– accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020 (Organismi di ispezione) per poter eseguire attività di verifica della progettazione delle opere di importo superiore a € 20 milioni;
– certificazione in conformità allo standard ISO 9001(Sistemi di Gestione per la Qualità) per la partecipazione a gare di appalto per lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro.
Infine, significativo è il richiamo ai criteri ambientali minimi (www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi) dei prodotti e dei servizi oggetto dei bandi che dovranno essere contenuti nei bandi stessi, coerentemente con quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016).
Per la piena applicazione del nuovo codice sugli appalti pubblici, saranno fondamentali l’approvazione dei decreti ministeriali e le linee guida previste dal codice stesso.
Informiamo che il giorno 13 maggio 2016 alle ore 20:30 sarà presentata a Camposampiero (PD) l’Associazione culturale senza scopo di lucro Vera.menteDonne, recentemente fondata da un gruppo di donne, tra le quali la Dott.essa Silvana Cassandro, collaboratrice dello Studio Bussolari. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito web: www.veramentedonne.it
Il 2016, per quanto riguarda l’ambito della gestione di impresa e dell’organizzazione aziendale, sarà un anno particolarmente significativo in quanto è prevista la pubblicazione, da parte della ISO – International Organization for Standardization, della norma relativa ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. In tal modo la gamma delle norme ISO relative ai sistemi di gestione andrà a completarsi con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, un aspetto sempre più importante e strategico finora normato da standard non di emanazione ISO, fra cui il BS OHSAS 18001:2007 diffusissimo in tutto il mondo.
L’importanza intrinseca che gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro rivestono a livello internazionale, la crescente rilevanza delle questioni sociali ed etiche connesse al mercato globale, nonché un’opinione pubblica sempre più attenta e critica verso tali aspetti, ha posto le condizioni per cui è necessario dover disporre di uno standard sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro di valenza internazionale quale punto di riferimento per il mercato globale che esprimesse principi, concetti e requisiti comuni per le varie aree geografiche, legislazioni e culture. Inoltre, in tale ottica, l’operato della ISO in materia di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (che ha visto un forte coinvolgimento della ILO – International Labour Organization), sembra voler rafforzare il legame tra sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility – CSR).
La norma ISO che definirà i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, al momento nello stato di “Progetto di norma (DIS – Draft International Standard)” e la cui pubblicazione definitiva è prevista per ottobre 2016, è stata identificata come ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements e risulta ispirata alla ben nota norma BS OHSAS 18001:2007 in quanto permane chiaro l’obiettivo di fornire alle aziende uno strumento gestionale capace di agevolare la gestione di un aspetto così delicato e strategico quale la salute e sicurezza sul lavoro, potendone cogliere le possibili opportunità di miglioramento.
Con la pubblicazione di un una norma ISO relativa ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché con la presumibile e graduale sostituzione delle certificazioni BS OHSAS 18001 con certificazioni ISO 45001, dovrebbe essere possibile anche fare maggiore chiarezza in merito ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro certificati sotto accreditamento rispetto a quelli certificati senza accreditamento, appianando situazioni di disparità, squilibrio e confusione con implicazioni commerciali e comunicative di rilevanza nazionale ed internazionale.
Tra le novità della norma ISO 45001 rispetto alla BS OHSAS 18001, ci sarà la struttura stessa della norma che risulta impostata secondo la struttura “High Level Structure”, cioè la “struttura di alto livello” che accomunerà tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitarne l’adozione integrata da parte delle Organizzazioni, rafforzando il concetto di rischio e di gestione della sicurezza sul lavoro, affinché travalichino la dimensione cogente per arrivare ad essere elementi strategici per il miglioramento delle prestazioni aziendali nel loro complesso.
Fra gli intenti più importanti con cui si sta sviluppando la ISO 45001 (come è stato fatto per le edizioni 2015 delle norme relative ai sistemi di gestione per la qualità ed ambientale), sembra esserci la volontà di fornire uno standard che eviti eccessi prescrittivi e vincoli formali a vantaggio della comprensibilità ed applicabilità dei principi di gestione della sicurezza sul lavoro da parte di organizzazioni di qualsiasi dimensione e tipologia. Tale approccio appare particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese, in cui il fenomeno infortunistico è particolarmente rilevante e la cui gestione della sicurezza sul lavoro può riservare carichi gestionali ed economici significativi, ottimizzabili solo se gestiti in maniera strutturata e sistematica. Pertanto, si prefigura una norma con caratteristiche, se pur generali, importanti:
– Semplicità di linguaggio;
– Adeguatezza prescrittiva;
– Vincoli ponderati e non ostativi;
– Requisiti flessibili, adattabili, di facile interpretazione ed applicazione;
– Snellimento della documentazione di sistema;
– Allineamento del sistema alle concrete esigenze gestionali per la sicurezza sul lavoro dell’azienda.
La ISO 45001, in linea con le principali norme relative ai sistemi di gestione recentemente revisionate (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015) conferma e sottolinea:
La validità del modello PDCA (Plan – Do – Check – Act), promuovendone l’adozione, quale strumento idoneo per una efficace implementazione ed applicazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto degli obblighi di legge (A tal proposito, si può ben presumere che un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alla ISO 45001, efficacemente attuato e mantenuto attivo, potrà assolvere a quanto richiesto dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativo ai modelli di organizzazione e di gestione e dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. in merito alla responsabilità amministrativa per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal decreto stesso);
La necessità di configurare un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro al per le reali esigenze organizzative e gestionali aziendali dotandosi di idonei strumenti atti a garantire un funzionamento efficiente ed efficace comprovato non tanto da formalismi ma dall’ottenimento delle prestazioni desiderate.
Inoltre, particolarmente interessante, sarà poter disporre di definizioni univoche in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, quali “rischio”, “lavoratore” e “lavoro”, al fine di poter evitare dubbi interpretativi ed applicativi dovuti a diversità di carattere tecnico, geografico o culturali.
La ISO 45001 sembra spronare le organizzazioni a concepire la gestione della salute e sicurezza sul lavoro come uno strumento di controllo e prevenzione delle problematiche di salute e sicurezza dei lavoratori sia di origine interna che esterna, andando ad espandere il raggio di azione del proprio sistema di gestione dall’interno dell’azienda al suo contesto (per quanto necessario) al fine di poterne gestire i rischi d’impresa derivanti e coglierne le opportunità di miglioramento in maniera strategica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, in cui le parti interessate esterne risultano sempre più determinanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L’INAIL, con la Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015 e rifacendosi a quanto previsto dall’articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 151/2015, in un’ottica di “semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, ha sottolineato l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni da parte del Datore di lavoro e delle relative sanzioni, (anticipando, inoltre, quanto già previsto dall’art. 53 c. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8 c. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stesso, istitutivo del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
Per la precisione, secondo le disposizioni dell’articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 151/2015, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni è diventata effettiva a decorrere dal 23 dicembre 2015.
Infine, è bene tenere presente che è rimasto invariato l’obbligo di denuncia all’INAIL da parte del Datore di lavoro degli infortuni dei propri dipendenti prestatori d’opera (Art. 53 DPR 1124/1965. modificato dall’art. 21 c.1 lett. b del D.Lgs. 151/2015).
New CoEng s.r.l., società specializzata in soluzioni evolute di progettazione meccanica, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.
Contatti:
New CoEng s.r.l.
Via Gatti, 3/28
41043 – Formigine
Modena
LAVORMET s.a.s , società che opera nella produzione, costruzione e posa in opera di carpenteria metallica e prodotti siderurgici, ha ottenuto la certificazione del proprio Controllo di Produzione in Fabbrica in riferimento alla Norma EN 1090-1:2009.
Contatti:
LAVORMET s.a.s.
di SEI Immobiliare S.r.l.
Via Romolo Gessi, 12
44124 Ferrara
Il 23 settembre 2015, il giorno seguente alla pubblicazione da parte della ISO – International Organization for Standardization della versione definitiva della nuova edizione della norma relativa ai requisiti dei sistemi di gestione per la qualità, la ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements, la UNI – Ente Italiano di Normazione ha provveduto al relativo recepimento pubblicandone la versione italiana, la UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti.
Per l’applicazione della nuova normativa, è previsto un periodo di transizione di 3 anni dalla data di pubblicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015 da parte della UNI – Ente Italiano di Normazione, in cui potranno essere rinnovate ed emesse certificazioni sia in riferimento all’edizione 2008 della norma che in rifermento all’edizione 2015.
La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 rappresenta una sostanziale evoluzione dei sistemi di gestione per la qualità, in quanto, con la sua emissione risulta evidente l’intento di rendere disponibile alle aziende uno strumento gestionale più concreto che, fra l’altro, dia maggiore importanza agli aspetti economici nell’applicazione dei sistemi di gestione per la qualità, e di incentivare un approccio applicativo alla gestione per la qualità più scientifico.
La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, rispetto alla versione precedente, apporta più di una novità, fra cui la struttura stessa della norma impostata secondo la struttura High Level Structure (HLS), cioè “struttura di alto livello” che, secondo i piani della ISO – International Organization for Standardization, dovrà accomunare tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitare l’adozione integrata di sistemi di gestione differenti.
Fra le principali novità della nuova norma ISO 9001:20015, deve essere sottolineato:
▪ I sette “nuovi” principi della qualità:
– Orientamento al cliente;
– Leadership;
– Coinvolgimento del personale;
– Approccio per processi;
– Miglioramento;
– Decisioni basate su evidenze;
– Gestione delle relazioni.
▪ Rafforzamento del ruolo della direzione, richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema di Gestione per la Qualità ed attuare la propria leadership nell’ambito di tutta la ciclicità “pianificazione (Plan), attuazione (Do), controllo (Check), riesame (Act), pianificazione (Plan)” (PDCA – Ciclo di Deming) a cui dovrà ispirarsi la struttura dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
▪ Orientamento ad una concezione di “qualità responsabile” orientata all’ottenimento della soddisfazione del cliente considerando anche, in un’ottica di sostenibilità, la collettività e le parti interessate esterne nelle strategie gestionali aziendali;
▪ Approccio attivo all’analisi e alla comprensione del contesto in cui opera l’Azienda, affinché ne possano essere identificati i bisogni e le aspettative (needs and expectations), nonché le relative più efficaci modalità di relazione e gestione finalizzate a preservare e migliorare il business aziendale;
▪ Approccio attivo alla gestione dei rischi (“RISKS” Effetti potenzialmente negativi – minacce) e delle opportunità di miglioramento (“OPPORTUNITIES” Effetti potenziali positivi) connesse alle attività e prodotti aziendali, che deve concretizzarsi in concreti indirizzi organizzativi e modalità operative (Risk Based Thinking);
▪ Forte indirizzamento all’adozione di un “approccio per processi” nell’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a concepire i processi aziendali come elementi concatenati fra loro (processi “a monte” – “upstream” e processi “a valle” – “downstream”), affinché le attività aziendali siano gestite in un’ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere un’efficace ed efficiente gestione di tutti i processi aziendali e creare valore aziendale;
▪ Introduzione del requisito relativo alla definizione del confine del Sistema di Gestione per la Qualità, considerando aspetti interni, esterni del contesto in cui opera l’azienda e le parti interessati.
Nel complesso, l’innovazione introdotta dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, è una minore prescrittività ed una minore richiesta di formalità documentale per dare alle aziende maggiore flessibilità organizzativa ed applicativa nell’attuazione dei processi aziendali del Sistema di Gestione per la Qualità.
L’aspetto che contraddistingue la nuova norma, è il chiaro orientamento ad un approccio concreto e prestazionale nella definizione ed implementazione dei sistemi di gestione per la qualità, il cui elemento di partenza deve essere l’individuazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento (Risk Based Thinking) che le aziende devono gestire e da cui dipendono le modalità organizzative ed operative aziendali.
In definitiva, la norma UNI EN ISO 9001:2015 favorisce l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità specifici per ogni organizzazione in base al proprio modello di business affinché siano prevenuti (e nel caso gestiti) gli effettivi rischi d’impresa individuati ed ottenuti i miglioramenti aziendali attesi.
La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, dal 29 maggio 2015, ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale tramite l’inserimento nel diritto penale di specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati).
Di fatto, è stato aggiornato il Libro II del Codice Penale, andando ad introdurre il nuovo Titolo VI-bis Delitti contro l’ambiente che introduce cinque nuovi fattispecie di reato ambientale:
• Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter, c.p.);
• Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.);
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (Art. 452-sexies);
• Impedimento del controllo (Art. 452-septies, c.p.);
• Omessa bonifica (Art. 452-terdecies, c.p.).
Inoltre, la nuova disciplina del diritto ambientale penale introdotta dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 prevede:
– Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies);
Gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.) possano essere commessi per colpa. In tali casi, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo, se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
– Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
Aumento delle pene previste dall’articolo 416 Associazione per delinquere e dall’articolo 416-bis Associazione di tipo mafioso del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.
– Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
Aumenti di pena quanto un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:
▪ Uno o più ecoreati in questione;
▪ Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
▪ Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;
▪ Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
– Ravvedimento operoso (Art. 452-decies).
La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati in questione e per il delitto Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:
▪ Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
▪ Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Il corso della prescrizione è sospeso quando l’imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all’attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.
– Confisca (Art. 452-undecies).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.
La confisca non è applicata quando l’imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.
– Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies).
L’esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all’articolo 197 del Codice penale “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende”.
Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Infine, con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, il legislatore ha apportato anche altre modifiche alla normativa nazionale in materia ambientale, di diritto penale ed inerente alla responsabilità amministrativa degli enti:
▪ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia:
– Articolo 257 Bonifica dei siti;
– Articolo 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
– Parte VI Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (a cui è aggiunta la Parte VI-bis Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, il quale si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette).
▪ Articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
▪ Articolo 12-sexies, comma 1, del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto1992, n. 356 e s.m.i. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;
▪ Codice Penale:
– Articolo 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
– All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo.
▪ Articolo 118-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
▪ Articolo 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Gli ecoreati di cui alla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, sono pertanto inclusi in quei reati a cui è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.), si applicano (oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25-undecies, c.1. Lettera a) e b) del D.Lgs. 231/01) le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9 del D.Lgs. 213/01 (per un periodo non superiore a un anno per l’ecoreato Inquinamento ambientale).
Prima della entrata in vigore della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che di fatto ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale, non essendo codificati specifici reati contro l’ambiente, a fronte di reati con ripercussioni ambientali, si doveva necessariamente ricorrere a reati più generici.
Al contrario, la modifica al Codice Penale attuata dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati), cioè uno strumento che, operativamente, permetterà di perseguire i reati con ripercussioni ambientali in maniera più circostanziata, efficace e certa rispetto al passato.
Pertanto, oggi ancora di più rispetto al passato, risulta sempre più strategico ed importante per le imprese attuare una gestione consapevole e coscienziosa dei propri aspetti ambientali finalizzata alla prevenzione di quei rischi connessi alle interazioni azienda – ambiente inquinanti e/o impattanti sugli ecosistemi, in quanto possibili cause di commissione di reati.
In tal senso, nell’ambito cogente, quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 (modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di reati ambientali come sopra indicato) in merito all’adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal decreto stesso, fra cui anche gli ecoreati in questione, diviene un aspetto tanto più importante per il business aziendale quanto più le attività aziendali risultano ambientalmente critiche.
Passando dall’ambito cogente all’ambito volontario, uno strumento a disposizione delle imprese per attuare un’efficace gestione ambientale consiste nell’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 od al Regolamento EMAS III. Tale soluzione mette nelle condizioni le aziende di implementare ed attuare specifiche modalità operative per:
▪ Prevenire eventi inquinanti;
▪ Prevenire e monitorare violazioni delle prescrizioni cogenti in materia ambientale;
▪ Monitorare e mantenere sottocontrollo le attività lavorative ambientalmente critiche;
▪ Monitorare e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio del business e della più generale gestione d’impresa.
In particolare, a riprova dell’importanza, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, che le questioni ambientali hanno assunto, assumono ed assumeranno nell’operatività e nelle strategie delle aziende (cosa dovuta sia alle problematiche ambientali sempre più evidenti, sia alla crescente importanza del fattore ambiente nell’opinione pubblica, che al conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese), la versione della ISO 14001:2015 (pubblicata il 15 settembre 2015), parla esplicitamente di “RISKS” (Effetti potenzialmente negativi – minacce), “OPPORTUNITIES” (Effetti potenziali positivi) e di “Actions to address risks and opportunities” (Azioni per affrontare le minacce e le opportunità) in quanto, lo stato attuale delle cose, pone la gestione ambientale come un fattore strategico per le aziende che, se gestito in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, permette di dotarsi di un efficace strumento sia di gestione del rischio, in particolare connesso agli aspetti ambientali compreso la relativa cogenza, che di miglioramento dei processi e del business aziendali.
Il 15 settembre 2015, la ISO – International Organization for Standardization ha pubblicato la versione definitiva della nuova edizione della norma che definisce i requisiti relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale, la ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l’uso).
La nuova norma ISO 14001:2015, rispetto alla versione precedente, apporta più di una novità, fra cui la struttura stessa della norma che è impostata secondo la struttura High Level Structure, cioè la “struttura di alto livello” che, secondo i piani della ISO – International Organization for Standardization, dovrà accomunare tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitare l’adozione integrata di sistemi di gestione differenti da parte delle Aziende.
Fra le principali novità della nuova norma ISO 14001:20015, deve essere sottolineato:
▪ Rafforzamento del ruolo della direzione, richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema di Gestione Ambientale ed attuare la propria leadership nell’ambito di tutta la ciclicità “pianificazione (Plan) → attuazione (Do) → controllo (Check) → riesame (Act) → pianificazione (Plan)” (PDCA – Ciclo di Deming) a cui dovrà ispirarsi la struttura dei Sistemi di Gestione Ambientale;
▪ Approccio attivo all’analisi e alla comprensione del contesto in cui opera l’Azienda, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto vista economico, sociale ed istituzionale, affinché ne possano essere identificati i bisogni e le aspettative (needs and expectations), nonché le relative più efficaci modalità di relazione e gestione, sia per le questioni ambientali che per il business aziendale;
▪ Approccio attivo alla gestione dei rischi (“RISKS” Effetti potenzialmente negativi – minacce) e delle opportunità di miglioramento (“OPPORTUNITIES” Effetti potenziali positivi) connesse alla gestione ed alla prestazione ambientale nell’ambito della più generale gestione d’impresa, che deve concretizzarsi in concreti indirizzi organizzativi e modalità operative;
▪ Forte indirizzamento all’adozione di un approccio concettuale “Ciclo di Vita (Life Cycle)” nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale finalizzato a concepire i processi aziendali come elementi concatenati fra loro (processi “a monte” – “upstream” e processi “a valle” – “downstream”), affinché aspetti ed impatti ambientali siano identificati e valutati in un’ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere un’efficace ed efficiente gestione integrata dei processi aziendali e creare valore aziendale;
▪ Richiamo al concetto di “Catena del valore” (Value chain) da considerare nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, affinché siano valutate tutte le interazioni, in termini di “valore aziendale”, fra l’azienda e le parti interessate esterne, sia che esse contribuiscano alla creazione di valore (Fornitori, appaltatori e terzisti) o che siano i destinatari del valore creato (clienti, consumatori, altri utilizzatori finali);
▪ Maggiore importanza attribuita, nell’ambito dell’analisi ambientale, pertanto nella valutazione degli aspetti ed impatti ambientali, al prodotto ed al servizio, richiamando un approccio “Ciclo di Vita (Life Cycle)” e rimarcando, concetto già presente nella passata versione della norma, che l’azienda deve intervenire, in maniera più o meno diretta, su tutti gli aspetti ed impatti ambientali connessi alle proprie attività, da cui non possono essere esclusi, per l’appunto, prodotti e servizi;
Problematiche ambientali sempre più evidenti, la crescente sensibilità dell’opinione pubblica in merito alle questioni ambientali ed il conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese, fanno dell’ambiente un fattore strategico (cioè da considerare in tutte le fasi della gestione d’impresa, dalle fasi decisionali fino al rapporto con le parti interessate interne ed esterne) per le aziende che operano nei mercati attuali, in quanto rappresenta sia rischi per il business che opportunità di miglioramento.
In tale ottica, l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ad una norma riconosciuta a livello internazionale (ISO 14001:2015), rappresenta, per le aziende, l’opportunità di dotarsi di un efficace strumento gestionale con cui gestire il fattore ambiente in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, al fine tutelarsi dai rischi d’impresa che ne potrebbero derivare, così come poterne cogliere le opportunità di miglioramento per il business.
Per un periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001:2015 in lingua italiana da parte della UNI – Ente Italiano di Normazione, potranno essere rinnovate ed emesse certificazioni sia in riferimento all’edizione 2004 della norma che in rifermento all’edizione 2015.
Con grande piacere vogliamo condividere quanto il nostro stimato cliente Vinyloop Ferrara S.p.a. (azienda all’interno del parco industriale ex Solvay di Ferrara) ha divulgato internamente alla propria azienda dopo essere stato “accompagnato” dallo Studio Bussolari all’utilizzo del metodo delle 5W + 1H per superare delle criticità organizzative di gestione delle bonifiche e riallineamenti degli apparecchi sottoposti a manutenzione presso l’impianto di recupero del pvc.
VINYLOOP FERRARA – APPLICAZIONE DEL METODO KIPLING (5W1H) PER LE BONIFICHE DELL’IMPIANTO: PIÙ SICUREZZA E FUNZIONALITÀ
Il metodo “5W1H” viene anche chiamato metodo Kipling perché il famoso scrittore lo memorizzò nel 1902 con un breve componimento poetico (I keep six honest serving-men / (They taught me all I knew); /Their names are What and Why and When/And How and Where and Who). È un metodo di problem solving che utilizza queste domande (Cosa? Perché? Quando? Come? Dove? Chi?) per superare delle sfide. Nel caso di VinyLoop, la sfida era garantire la corretta esecuzione delle bonifiche dell’impianto attraverso il susseguirsi dei turni, quindi tradurre un’attività complessa in molte attività semplici condotte su più turni di lavoro, raggiungendo il massimo livello di sicurezza insieme ad un’efficienza ineccepibile, e potendo al contempo tracciare l’origine di eventuali errori. L’operatore in turno segue una scheda di “Istruzione Operativa di Bonifica” dettagliata nelle risposte alle 5 domande, e con specificazioni aggiuntive oltre al ‘come’ (precauzioni, riferimenti al manuale operativo e DPI), e appone la propria firma al completamento di ogni singola stringa operativa. Grazie all’applicazione del metodo “5W1H” che suddivide in fasi logiche le operazioni, l’operatore è maggiormente coinvolto e presente in tutti gli aspetti di ogni attività, ed è agevolato nel controllo delle proprie azioni. Inoltre diventa possibile per il turnista successivo avere un quadro esatto di cosa rimane ancora da fare per completare l’attività, o di verificare cosa è già stato fatto.
È da notare che le bonifiche sull’impianto servono a garantire la sicurezza durante le operazioni delle squadre di manutenzione; in seguito, a manutenzione eseguita, il metodo “5W1H” torna a essere utilizzato nuovamente per il riallineamento dell’impianto prima della produzione.
L’iniziativa d’introdurre questo metodo si sta rivelando una felice coniugazione di risoluzione dei problemi e agevolazione degli operatori, che così possono lavorare in modo più sicuro e funzionale.
VINYLOOP FERRARA – APPLYING THE KIPLING METHOD (5W1H) TO INERTING OF PLANT: SAFETY AND FUNCTIONALITY IMPROVED The “Five Ws and one H” were memorialized by Rudyard Kipling in 1902 with a short poem (I keep six honest serving-men / (They taught me all I knew); / Their names are What and Why and When / And How and Where and Who), and that is why it is also known as the ‘Kipling method’. It is a problem solving technique to face and ride out of challenges through six questions (What? Why? When? Where? Who? How?). VinyLoop Ferrara’s challenge was to correctly and safely perform inerting of plant through the succession of work shifts. The goal was the splitting of a complex activity into many simple actions to be performed by more than one operator and in different shifts, so as to reach the highest safety and efficiency level, while making it possible to trace back any faults. The operator on one shift follows an “Inerting Operation Sheet”, which is very detailed in answering the six questions, and contains additional information in the ‘how’ area (precautions, references to the operating manual and to IPDs); after having completed each single activity the operators signs the corresponding operating line. Thanks to the 5W1H method that splits into logical phases each activity, the operator gets more involved and is more participating in each and every single moment of any activity; at the same time it turns easier for the operator to check his own actions. Furthermore, it turns possible for the operator on the following shift to verify at a single glance what needs to be done and/or any missing activities to fill in the operation sheet. It is worth mentioning that the practice of inerting is necessary to ensure safe working conditions for maintenance teams, and that after the completion of maintenance activities, the “5W1H” method is used again to realign the plant before restarting production. The introduction of this method is giving positive results both in terms of troubleshooting and operators’ ease, as shift workers have been enabled to act in safer and more functional conditions.
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