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Regolamento Macchine: nuove regole per la sicurezza

Il nuovo Regolamento Macchine è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea lo scorso giugno. Il percorso che porterà alla definitiva archiviazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE è iniziato. I fabbricanti di macchine dunque devono allinearsi alle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il Regolamento introduce.

Gli aspetti considerati dal Regolamento Macchine sono complessi. Nei limiti di una sintesi utile per fornire le principali informazioni, di seguito si presentano gli argomenti da sapere oggi: i passaggi per la pubblicazione, la data di applicabilità, le motivazioni alla base del Regolamento ed un elenco di alcune novità sostanziali.

L’Unione Europea ha adottato il Regolamento Macchine con testo definitivo il 22 maggio 2023. Il testo definitivo è stato firmato dai Presidenti del parlamento europeo il 14 giugno 2023. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato il Regolamento il 29 giugno e quest’ultimo passaggio ha comportato la sua entrata in vigore il 19 luglio 2023.

Questo però non significa che già oggi i fabbricanti devono marcare CE le nuove macchine secondo il Regolamento Macchine. Il Regolamento ha infatti una data precisa di applicabilità prima della quale rimane l’obbligo di applicazione unicamente della Direttiva Macchine e dopo la quale invece sarà necessaria unicamente la sua applicazione. La data di applicabilità è il 20 gennaio 2027. Si tratta di una regolamento e non di una direttiva, questo significa che non è richiesto un decreto di attuazione da parte dei vari paesi. I passaggi descritti hanno cioè validità comune ed immediata per tutti i paesi.

Il rapido progresso delle nuove tecnologie degli ultimi anni ha reso incompleta l’analisi  della direttiva del 2006 nella quale infatti mancano argomenti oggi diventati sostanziali. Il Regolamento Macchine comprende le tecnologie emergenti integrandole in regole nuove perché il progresso tecnologico possa avvenire in parallelo con il progresso dei requisiti di sicurezza. È dunque un passaggio normativo necessario e finalmente centrato sulla contemporaneità.

A seguire si illustrano alcune delle novità per fornire una sintetica panoramica generale sull’argomento.

L’intelligenza artificiale, il grado di apprendimento oltre che la funzione, diventa un elemento da valutare. L’autoapprendimento non deve prevaricare le condizioni di sicurezza previste. Il Regolamento rende obbligatorio un esame della conformità da parte di enti terzi per sei categorie di macchine elencate all’allegato I, parte A, che per dovere di sintesi qui non si elencano ma si invita a consultare. Tra le sei categorie per esempio si trovano i “componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza”.

Il Regolamento prevede la progettazione di elementi mobili che operano a contatto con l’operatore.

Il manuale d’uso e manutenzione diventa un documento da consegnare in formato digitale e non cartaceo, è l’opzione predefinita.

Oltre al fabbricante ed al mandatario, già contemplati dalla direttiva del 2006, nuovi operatori economici diventano responsabili, relativamente alla loro funzione, delle macchine di cui si occupano: l’importatore (capo II, articoli 13 e 14) ed il distributore (capo II, articoli 15 e 16).

In conclusione è consigliabile per i fabbricanti cominciare subito ad inquadrare la propria attività produttiva in considerazione del nuovo Regolamento Macchine per essere pronti nel gennaio 2027 ad affrontare i nuovi obblighi senza ritrovarsi in condizione di non conformità e di conseguenza subire ritardi nell’immissione sul mercato europeo.

La nuova direttiva europea per le apparecchiature in pressione: Direttiva 2014/68/CE

La ormai storica Direttiva 97/23/CE, recepita nel territorio nazionale italiano dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, in materia di attrezzature a pressione e relativa marcatura CE, sarà completamente abrogata dalla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione a partire dal 19 luglio 2016.

Tuttavia, dal 1 giugno 2015 sarà abrogato anticipatamente l’articolo 9 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della direttiva attualmente in essere (Direttiva 97/23/CE), il quale sarà pertanto sostituito da subito dall’articolo 13 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della nuova direttiva (Direttiva 2014/68/CE).

Pertanto, dal 1 giugno 2015, con l’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva 2014/68/CE, la classificazione delle attrezzature a pressione dovrà tenere in considerazione la pericolosità del fluido in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Il recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE procederà secondo le seguenti tempistiche:
– 28 febbraio 2015. Recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE.
– 1 giugno 2015. Entatra in vigore dell’articolo 13 della nuova Direttiva 2014/68/CE ed abrogazione dell’articolo 9 dell’attuale Direttiva 97/23/CE in merito alla classificazione delle attrezzature a pressione.
– 19 luglio 2015. Abrogazione dell’attuale Direttiva 97/23/CE ed entrata in vigore della nuova Direttiva 2014/68/CE.

La nuova Direttiva 2014/68/CE:
– Si applica alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione prodotti ed immessi nel mercato dell’Unione Europea, nonché alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione importati da un paese terzo ed immessi nel mercato dell’Unione Europea;
– Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza;
– Si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
– Introduce diverse modifiche alla Direttiva 97/23/CE in essere (Es. maggiore precisione della definizione dei casi di non applicabilità, rapporti fra le valutazioni di conformità effettuate da ispettorati degli utilizzatori di differenti stati membri, nuova definizione di conformità per attrezzature, insiemi e materiali, nuova modalità di classificazione delle attrezzature a pressione, definizione di una nuova dichiarazione di conformità, regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, introduzione dell’elenco degli organismi notificati e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità, rivisitazione delle procedure di valutazione della conformità, rivisitazione del modulo relativo al controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali, rivisitazione del modello relativo alla conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione).

Gli aspetti principali a cui fabbricanti ed importatori di attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione dovranno adempire una volta recepita la nuova Direttiva 2014/68/CE dai singoli stati membri saranno:
– la nuova classificazione delle attrezzature e degli impianti a pressione in considerazione della pericolosità del fluido contenuto in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
– le nuove e più dettagliate modalità previste per la procedura di valutazione della conformità;
– la nuova dichiarazione di conformità UE.

Mulmix Spa – Ottenimento certificazione EN1090-1

Studio Bussolari è lieto di annunciare che Mulmix Spa, realtà affermata a livello internazionale per la progettazione e la realizzazione di impianti industriali per il settore agroalimentare, accompagnata in un percorso consulenziale, ha recentemente ottenuto la certificazione del proprio Factory Production Control (FPC) in conformità alla norma EN1090-1. La certificazione, è stata rilasciata da un organismo notificato in conformità al Regolamento 305/2011/UE (CPR) ed attesta il rispetto delle disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni corrispondenti alle caratteristiche dei componenti strutturali di carpenteria impiegati nella fabbricazione degli impianti industriali summenzionati.

EN 1090 – Chiarimenti del consiglio Superiore dei Lavori pubblici

Il giorno 5 giugno 2014 il Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici ha diffuso una nota di “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1:Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, anche in relazione all’applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

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Marcatura CE degli Infissi

Dal 01 febbraio 2010, con l’entrata in vigore della norma Uni En14351-1, tutti i produttori di porte e finestre esterne e pedonali dovranno rispondere agli adempimenti richiesti dalla Direttiva, in particolare quelli definiti per il Sistema di Attestazione 3, specificato nella norma all’allegato ZA: – Effettuare le prove iniziali di tipo per i prodotti commercializzati presso laboratori specializzati (è prevista la procedura Cascading); – Predisporre un Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC); – Redigere e conservare la Dichiarazione di Conformità. In seguito a queste azioni il Produttore dovrà marcare CE i propri prodotti. In assenza del marchio CE i prodotti potranno essere ritirati o richiamati dal mercato. Altri infissi o prodotti similari, soggetti a marcatura CE, sono cancelli esterni, porte da garage, tende esterne, chiusure oscuranti, zanzariere. Le prescrizioni delle normative non dipendono dal materiale con cui viene prodotto l’infisso (legno, PVC, alluminio, vetro…).