Regolamento Macchine: nuove regole per la sicurezza
Il nuovo Regolamento Macchine è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea lo scorso giugno. Il percorso che porterà alla definitiva archiviazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE è iniziato. I fabbricanti di macchine dunque devono allinearsi alle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il Regolamento introduce.
Gli aspetti considerati dal Regolamento Macchine sono complessi. Nei limiti di una sintesi utile per fornire le principali informazioni, di seguito si presentano gli argomenti da sapere oggi: i passaggi per la pubblicazione, la data di applicabilità, le motivazioni alla base del Regolamento ed un elenco di alcune novità sostanziali.
L’Unione Europea ha adottato il Regolamento Macchine con testo definitivo il 22 maggio 2023. Il testo definitivo è stato firmato dai Presidenti del parlamento europeo il 14 giugno 2023. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato il Regolamento il 29 giugno e quest’ultimo passaggio ha comportato la sua entrata in vigore il 19 luglio 2023.
Questo però non significa che già oggi i fabbricanti devono marcare CE le nuove macchine secondo il Regolamento Macchine. Il Regolamento ha infatti una data precisa di applicabilità prima della quale rimane l’obbligo di applicazione unicamente della Direttiva Macchine e dopo la quale invece sarà necessaria unicamente la sua applicazione. La data di applicabilità è il 20 gennaio 2027. Si tratta di una regolamento e non di una direttiva, questo significa che non è richiesto un decreto di attuazione da parte dei vari paesi. I passaggi descritti hanno cioè validità comune ed immediata per tutti i paesi.
Il rapido progresso delle nuove tecnologie degli ultimi anni ha reso incompleta l’analisi della direttiva del 2006 nella quale infatti mancano argomenti oggi diventati sostanziali. Il Regolamento Macchine comprende le tecnologie emergenti integrandole in regole nuove perché il progresso tecnologico possa avvenire in parallelo con il progresso dei requisiti di sicurezza. È dunque un passaggio normativo necessario e finalmente centrato sulla contemporaneità.
A seguire si illustrano alcune delle novità per fornire una sintetica panoramica generale sull’argomento.
L’intelligenza artificiale, il grado di apprendimento oltre che la funzione, diventa un elemento da valutare. L’autoapprendimento non deve prevaricare le condizioni di sicurezza previste. Il Regolamento rende obbligatorio un esame della conformità da parte di enti terzi per sei categorie di macchine elencate all’allegato I, parte A, che per dovere di sintesi qui non si elencano ma si invita a consultare. Tra le sei categorie per esempio si trovano i “componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza”.
Il Regolamento prevede la progettazione di elementi mobili che operano a contatto con l’operatore.
Il manuale d’uso e manutenzione diventa un documento da consegnare in formato digitale e non cartaceo, è l’opzione predefinita.
Oltre al fabbricante ed al mandatario, già contemplati dalla direttiva del 2006, nuovi operatori economici diventano responsabili, relativamente alla loro funzione, delle macchine di cui si occupano: l’importatore (capo II, articoli 13 e 14) ed il distributore (capo II, articoli 15 e 16).
In conclusione è consigliabile per i fabbricanti cominciare subito ad inquadrare la propria attività produttiva in considerazione del nuovo Regolamento Macchine per essere pronti nel gennaio 2027 ad affrontare i nuovi obblighi senza ritrovarsi in condizione di non conformità e di conseguenza subire ritardi nell’immissione sul mercato europeo.