La nuova direttiva europea per le apparecchiature in pressione: Direttiva 2014/68/CE
La ormai storica Direttiva 97/23/CE, recepita nel territorio nazionale italiano dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, in materia di attrezzature a pressione e relativa marcatura CE, sarà completamente abrogata dalla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione a partire dal 19 luglio 2016.
Tuttavia, dal 1 giugno 2015 sarà abrogato anticipatamente l’articolo 9 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della direttiva attualmente in essere (Direttiva 97/23/CE), il quale sarà pertanto sostituito da subito dall’articolo 13 “Classificazione delle attrezzature a pressione” della nuova direttiva (Direttiva 2014/68/CE).
Pertanto, dal 1 giugno 2015, con l’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva 2014/68/CE, la classificazione delle attrezzature a pressione dovrà tenere in considerazione la pericolosità del fluido in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE procederà secondo le seguenti tempistiche:
– 28 febbraio 2015. Recepimento della nuova Direttiva 2014/68/CE.
– 1 giugno 2015. Entatra in vigore dell’articolo 13 della nuova Direttiva 2014/68/CE ed abrogazione dell’articolo 9 dell’attuale Direttiva 97/23/CE in merito alla classificazione delle attrezzature a pressione.
– 19 luglio 2015. Abrogazione dell’attuale Direttiva 97/23/CE ed entrata in vigore della nuova Direttiva 2014/68/CE.
La nuova Direttiva 2014/68/CE:
– Si applica alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione prodotti ed immessi nel mercato dell’Unione Europea, nonché alle attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione importati da un paese terzo ed immessi nel mercato dell’Unione Europea;
– Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza;
– Si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
– Introduce diverse modifiche alla Direttiva 97/23/CE in essere (Es. maggiore precisione della definizione dei casi di non applicabilità, rapporti fra le valutazioni di conformità effettuate da ispettorati degli utilizzatori di differenti stati membri, nuova definizione di conformità per attrezzature, insiemi e materiali, nuova modalità di classificazione delle attrezzature a pressione, definizione di una nuova dichiarazione di conformità, regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, introduzione dell’elenco degli organismi notificati e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità, rivisitazione delle procedure di valutazione della conformità, rivisitazione del modulo relativo al controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali, rivisitazione del modello relativo alla conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione).
Gli aspetti principali a cui fabbricanti ed importatori di attrezzature ed insiemi sottoposti a pressione dovranno adempire una volta recepita la nuova Direttiva 2014/68/CE dai singoli stati membri saranno:
– la nuova classificazione delle attrezzature e degli impianti a pressione in considerazione della pericolosità del fluido contenuto in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
– le nuove e più dettagliate modalità previste per la procedura di valutazione della conformità;
– la nuova dichiarazione di conformità UE.