Le applicazioni gestite da intelligenza artificiale sono parte di settori di produzione e di ricerca che nell’immaginario comune richiamano l’idea di una nuova rivoluzione industriale in atto. Le note aziende dell’hi-tech studiano da anni l’interazione tra utente e prodotto. Si stanno diffondendo infatti prodotti smart che capiscono l’utente e che migliorano le proprie prestazioni interagendo nel tempo. Tutti ne abbiamo almeno uno che continuiamo impropriamente a chiamare telefono.
Che l’interazione tra prodotto e utente stia diventando una questione che supera il semplice appeal di un prodotto ce lo dimostra anche il nuovo Regolamento Macchine. Il nuovo Regolamento Macchine infatti tra gli aspetti da considerare inserisce il comportamento delle macchine azionate da sistemi di intelligenza artificiale.
Questa novità porta almeno a due conseguenze importanti. La prima, più generale, è che nuove figure professionali saranno coinvolte nella progettazione di macchine, figure professionali preparate per lavorare nei settori più innovativi del mondo produttivo. La seconda, più specifica, è che una nuova tipologia di dispositivi di sicurezza dovrà essere progettata ed applicata. Si tratterà, dice il Regolamento, di dare un limite alle capacità di autoapprendimento di una macchina per evitare che un’eccessiva autonomia possa determinare una riduzione dei livelli di sicurezza, che possa causare per esempio scelte autonome fatte dalla macchina a vantaggio della produzione ma a scapito della sicurezza.
Possiamo immaginare un ambiente di lavoro nel quale l’utente potrà comunicare con la macchina tramite una sequenza di mansioni che la macchina riconoscerà e che saprà vorranno significare il verificarsi di una determinata condizione di rischio. Conseguentemente la macchina attiverà la funzione di sicurezza. Non stiamo però parlando di un microinterruttore che agisce in maniera identica applicato ad una macchina che lavorerà in maniera sempre identica fino allo smaltimento. Stiamo parlando di un sistema connesso che impara e migliora nel tempo. Pensiamo per esempio ad una macchina connessa ad una banca dati in cloud che legge i dati caricati da tutte le macchine dello stesso tipo. Dai dati che leggerà in cloud ogni macchina potrà apprendere tempi, funzioni, capacità di interagire meglio con le persone e con l’ambiente di lavoro. Potrà forse prevedere per tempo situazioni di rischio dialogando con le altre macchine che sono in funzione in diversi ambienti di lavoro di diverse aree geografiche. È stato calcolato che già oggi le comunicazioni che veicolano più informazioni sulla Terra non avvengono tra esseri umani ma tra prodotti dell’uomo connessi.
L’argomento è certamente di grande interesse. L’applicazione di dispositivi dotati di AI nella progettazione di macchine causa però un nuovo tipo di rischio piuttosto preoccupante: e se, nonostante le limitazioni date all’autoapprendimento, un virus intaccasse l’integrità del sistema?
Che cosa “attrae” una “risorsa” verso un’azienda? Un dipendente è attratto dai vantaggi, dalla cultura e dalla reputazione che un’azienda può offrire.
Che cosa determina il fatto che una “risorsa” rimanga o meno? Che cosa determina una buona performance della “risorsa”? La responsabilità in questo caso è della leadership interna.
Una leadership piena ed adulta ha un solo nemico da temere: il proprio ego.
In realtà sembra assurda questa affermazione perché l’ego spesso rappresenta il primo gradino del successo. Difficilmente infatti persone deboli, non determinate, non sicure di sé stesse sono selezionate dalle aziende per ricoprire posizioni di responsabilità.
Nel dizionario infatti, l’ego è definito come: la propria persona, la nostra identità, la coscienza di essere chi siamo, l’immagine che ci siamo fatti di noi, la nostra rappresentazione del mondo, la pulsione interiore che ci fa difendere le nostre convinzioni.
Possederne una certa quantità quindi è una cosa buona, ma è quando l’ego aumenta troppo che si verificano i primi problemi.
Avere un “giusto “ego è quindi necessario ma se un ego cresce troppo fino a prevalere troppo la sua azione di controllo sull’individuo può determinare il blocco della crescita personale perché imprigiona la persona nel suo schema di convinzioni portandola ad agire nell’unico modo in cui potrà influenzare la realtà.
L’importante sta nel capire quando è il momento di fermarsi e lasciare che la tua parte di leader prevalga sull’ego.
Leader con Ego troppo accentuato rischiano di sentirsi superiori, creano un divario con il resto del team che sarà difficile da sanare. Schiavi del proprio schema e sistema di convinzioni, questi leader spesso si perdono nell’essere troppo focalizzati su sé stessi e su quella che credono essere la “realtà”, presentano poca accettazione alle critiche e poca disponibilità nell’ascoltare le opinioni altrui.
“Perdere” l’ego è impossibile, ma capire quanto influisce sulla tua leadership e quindi sulle performance del tuo team è indispensabile.
Tendi ad isolarti dal resto del team?
Fai di tutto per mostrare la tua intelligenza e la tua competenza?
Vuoi avere il controllo su tutto perché non ti fidi?
Ti chiedi perché dovresti perdere del prezioso tempo a “parlare” con i tuoi dipendenti?
Pensi che le riunioni siano spesso inutili?
Trovi che le idee del tuo team siano “buone” ma che serva sempre il tuo “tocco”?
Pensi che non potrai mai “delegare” con serenità?
Temi che i tuoi dipendenti “battano la fiacca” quando non sei presente?
Devi sapere che alle persone non piace essere guidate in questo modo.
Ad un team serve un dialogo che possa arricchire tutte le persone; un ambiente di lavoro in cui si possa parlare apertamente è un luogo dove i risultati vengono da sé. A volte ti basterebbe un semplice apprezzamento verso un buon risultato ottenuto per creare un clima di cooperazione.
Cosa serve quindi? Serve diventare dei leader emotivamente intelligenti, serve cioè lavorare su sé stessi.
Serve capire quali sono i propri punti di forza e quali sono i propri limiti. Serve apprendere come migliorare i lati più spigolosi del proprio carattere.
L’efficacia nella leadership si basa principalmente su come ci si vede.
Avere un’alta autostima è un punto a proprio favore, l’importante è non andare oltre superando quei confini che porterebbero ad un ego troppo sviluppato, ad un ego che non sa più cosa significano empatia, saper creare motivazione, saper ascoltare, co-creare obiettivi di eccellenza, fidelizzare….
L’equilibrio deve essere ricercato all’interno, con coraggio, con apertura, con curiosità …
Solo così si potrà contrastare l’egotismo nella leadership e sviluppare gli strumenti dell’autorevolezza.
In data 03/06/2021 l’ UNI – Ente nazionale italiano di unificazione ha pubblicato la nuova serie delle norme certificabili relative ai requisiti di qualità per la saldatura dei materiali metallici:
▪UNI EN ISO 3834-2:2021 – Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 2: Requisiti di qualità estesi;
▪UNI EN ISO 3834-3:2021 – Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 3: Requisiti di qualità normali;
▪UNI EN ISO 3834-4:2021 – Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 4: Requisiti di qualità elementari.
Le principali novità introdotte dalle nuove norme in edizione 2021 riguardano:
▪Modalità di conduzione delle ispezioni prima e durante la saldatura, nonché le relative evidenze a supporto;
▪Evidenze a supporto della correlazione tra i parametri di processo qualificati e le modalità esecutive per la realizzazione dei giunti;
▪Gestione degli strumenti di misura e controllo.
Attualmente, le nuove norme in edizione 2021 sono le uniche in stato di validità, in quanto le rispettive precedenti edizioni del 2006 sono state definitivamente ritirate il 30/10/2021.
Gli Organismi di Certificazione non potranno più effettuare attività audit in base alle edizioni 2006 delle norme e pertanto rinnovare e/o emettere le relative certificazioni, a partire dal 04/06/2022.
Le aziende certificate UNI EN ISO 3834 dovranno adeguare le proprie certificazioni all’edizione 2021 delle norme entro il 03/12/2022. Oltre tale termine tutte le certificazione ancora relative all’edizione 2006 delle norme scadranno (nel caso in cui la scadenza coincide con il 03/12/2022) o saranno revocate.
A settembre 2021, in attuazione di quanto disposto dall’ articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. Testo unico della salute e la sicurezza sul lavoro), il Ministero dell’Interno ha pubblicato tre nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Tali decreti:
▪si caratterizzano per un approccio prestazionale che li differenzia dalla precedente normativa in materia, sulla scia del Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
▪entreranno in vigore l’uno successivamente all’altro tra settembre ed ottobre 2022;
▪abrogheranno e sostituiranno lo storico Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, i tre nuovi decreti ministeriali in materia di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro sono:
▪Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Decreto controlli):
→ abroga l’articolo 3 comma 1 lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del DM 10/03/1998;
→ entra in vigore il 26/09/2022.
▪Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Decreto GSA):
→ abroga gli articolo 3 comma 1 lettera f), 5, 6 e 7 del DM 10/03/1998;
→ entra in vigore il 05/10/2022.
▪Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Decreto minicodice):
→ abroga il DM 10/03/1998;
→ entra in vigore il 30/10/2022.
Per completezza, si segnalano anche le tre circolari del Ministero dell’Interno che forniscono i primi chiarimenti in merito ai tre nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui sopra:
▪Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 (DM 1 settembre 2021);
▪Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021 (DM 2 settembre 2021);
▪Circolare n. 16700 del 8 novembre 2021 (DM 3 settembre 2021).
Pertanto, le aziende sono chiamate a verificare la propria gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza nei luoghi di lavoro alla luce nelle novità introdotte in materia, in modo da poter individuare eventuali necessità di adeguamento ed apportare i necessari aggiornamenti nelle tempistiche previste.
Laucos Montaggi S.r.l. è un’azienda specializzata nell’installazione di scaffalature industriali (tradizionali e speciali) e di impianti autoportanti ed automatici. Inoltre è specializzata nel montaggio di coperture metalliche coibentate, di rivestimenti di facciate (con l’utilizzo di vari materiali) e di impianti di movimentazione per i suddetti magazzini (traslo elevatori, convogliatori, rulliere, ecc.). L’azienda, dopo aver brillantemente superato la verifica di certificazione a marzo 2021, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 45001:2018 del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e la Salute e Sicurezza sul Lavoro applicato alle attività di Installazione di elementi di carpenteria strutturale e di altri elementi costituenti scaffalature e magazzini automatizzati, su specifica del cliente (Installation of structural carpentry elements and other elements constituting automated shelving and warehouses, according to customer specifications).
Il rilascio dei certificati UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 45001:2018, avvenuto il 19 aprile 2021 da parte di TÜV Italia S.r.l., uno dei più importanti Organismi di Certificazione operanti a livello internazionale, rappresenta per Laucos Montaggi S.r.l. un’importantissima fase del percorso di affinamento dei processi aziendali intrapreso dall’Azienda rispetto alle logiche più avanzate di conduzione aziendale.
Il settore alimentare è un comparto produttivo fondamentale per l’intero pianeta avendo importantissime e complesse ripercussioni globali di carattere economico, ambientale e sociale. Uno dei principali temi che interessa l’industria alimentare è quello della sicurezza alimentare che, considerando prettamente il punto di vista sanitario, consiste nel garantire ai consumatori finale alimenti non nocivi per la salute umana.
Tale obiettivo è raggiungibile solamente tramite l’approccio “dal produttore al consumatore (From the farm to the fork), cioè con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i possibili attori della filiera agroalimentare, dai produttori di mangimi ed altri prodotti per gli allevamenti agli allevatori, dai produttori di prodotti per l’agricoltura agli agricoltori, dai produttori di materie prime ai trasformatori e confezionatori, dai produttori di utensili ed apparecchiature alimentari fino ai produttori di etichette ed imballaggi.
In particolare, ai fini della sicurezza alimentare, data la loro importanza per assicurare una manipolazione e conservazione degli alimenti garantendone la salubrità senza essere loro stessi la causa di alimenti pericolosi per la salute umana, sono molto importanti tutti quei materiali ed oggetti destinati ad entrare a contatto con gli alimenti in quanto utilizzati per la realizzazione di imballaggi alimentari, utensili ed apparecchiature per la manipolazione e lavorazione degli alimenti, i quali sono identificati con l’acronimo MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti).
Nello specifico, per MOCA si intendono tutti quei materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finito:
sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari;
sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
possano ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.
Pertanto, la normativa in materia di MOCA ha un campo di applicazione piuttosto ampio in quando deve essere presa in carico sia dai produttori di materiali destinati al contato con alimenti che dai produttori di oggetti destinati al contato con alimenti, cioè utensili da cucina, recipienti, contenitori, imballaggi, macchinari per la trasformazione e confezionamento di alimenti, ecc.
Nell’ambito nazionale italiano, la produzione e l’immissione in commercio dei MOCA è regolamentata da specifici provvedimenti sia europei che nazionaliche si integrano fra loro in quanto le prescrizioni europee possono essere arricchite da provvedimenti nazionali che introducono specifiche prescrizioni per specifici materiali(In particolare, in Italia sono state emesse specifiche decretazioni per materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica ed alluminio).
A livello comunitario, particolarmente importante è il “Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE”, in quanto consiste nella norma quadro che definisce i principi generali applicabili ai MOCA ed alla gestione della loro produzione ed immissione nel mercato in ambito europeo.
Mentre a livello nazionale, definendo requisiti specifici per specifiche ed importanti tipologie di materiali utilizzabili per la produzione di MOCA, è particolarmente importante il “Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze di uso alimentare o con le sostanze di uso personale”, in quanto applicabile alle materie plastiche, alla gomma, alla cellulosa rigenerata, alla carta e cartone, al vetro ed all’acciaio inossidabile.
Inoltre, a livello nazionale, sono poi presenti provvedimenti specifici per la banda stagnata, la banda cromata verniciata, la ceramica e l’alluminio.
Al di là delle specificità nazionali, la normativa europea in materia di MOCA ha come caposaldo il fatto che i materiali e gli oggetti, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
costituire un pericolo per la salute umana;
comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Inoltre, al fine di garantire la conformità dei MOCA alla normativa applicabile (europea ed italiana) e la conseguente sicurezza per il consumatore finale, la normativa europea in materia prevede specifici obblighi da applicare alla gestione della produzione dei MOCA da parte di tutti gli attori della filiera, dalla produzione di materie prime, alla produzione di materiali, fino alla produzione di oggetti.
Tra gli obblighi fondamentali applicabili ai produttori di MOCA devono essere ricordati:
1) Analisi dei pericoli che possono determinare un prodotto non conforme alla normativa applicabile e, pertanto, non sicuro per il consumatore finale. Dai risultati di tale analisi devono scaturire apposite azioni finalizzate alla eliminazione, prevenzione e gestione dei relativi rischi;
2) Adozione di un Sistema di assicurazione e di controllo della qualità, che preveda l’implementazione di buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices — GMP), come specificatamente previsto dal “Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari”;
3) Adozione di modalità di tracciatura ed etichettatura che garantiscano la chiara identificazione del prodotto come MOCA ed un’agevole rintracciabilità del prodotto in caso di criticità tali da attivare ritiri e richiami di MOCA dal mercato;
4) L’emissione di una Dichiarazione di conformità, supportata da specifici dati ed informazioni (Documentazione di supporto) relativi ai vari elementi di tutti i processi ed attività aziendali che hanno concorso a garantire la realizzazione di MOCA conformi alla normativa applicabile e sicuri per il consumatore finale.
Pertanto, al fine di adempiere a tali obblighi normativi, i produttori di MOCA sono chiamati ad adottare specifiche prassi gestionali per assicurare il controllo di tutti gli elementi informativi ed operativi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di MOCA applicabili alle tipologie di prodotti realizzati.
In un’ottica di ottimizzazione dei processi aziendali, le prassi gestionali richieste per garantire la il rispetto della normativa in materia di MOCA devono e possono essere implementate in maniera integrata nella più generale gestione d’impresa, a partire dalle fasi di concepimento del prodotto e dei processi di produzione fino al rilascio del prodotto finito, considerando, per quanto necessario, gli aspetti commerciali, l’approvvigionamento, la gestione del personale e la gestione dell’infrastruttura aziendale.
Partendo da tali presupposti, sebbene non espressamente richiesto dalla normativa in materia di MOCA, un’agevole soluzione organizzativaa disposizione dei produttori di MOCA per gestire efficacemente ed efficientemente gli obblighi normativi in materia di MOCA, è l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in quanto strumento gestionale che, se ben configurato, garantisce:
1) L’identificazione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati;
2) L’implementazione, integrata nella più generale gestione d’impresa, delle prassi gestionali ed operative necessarie per la gestione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati.
In data 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le direttive europee del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”:
Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Direttiva (UE) 2018/850 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Direttiva (UE) 2018/851 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Direttiva (UE) 2018/852 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Le direttive europee del “Pacchetto economia circolare”, che dovevano essere recepite dagli stati membri entro il 05 luglio 2020, in Italia sono state recepite in ritardo a settembre da:
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore il 26 settembre 2020;
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, entrato in vigore il 27 settembre 2020;
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119 Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, entrato in vigore il 27 settembre 2020;
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, entrato in vigore il 29 settembre 2020.
I provvedimenti del “Pacchetto economia circolare” sono orientati ad agevolare il riutilizzo dei prodottied il riciclaggio dei rifiuti agendo sia sulla gestione dei prodotti usati e conseguenti rifiuti (Strategia a breve e medio termine), che, in maniera preventiva coinvolgendo direttamente i produttori (ERP Extended producer responsibility – Responsabilità estesa del produttore), sulla realizzazione di prodotti capaci di minimizzare la generazione di scarti ed essere facilmente riutilizzati e/o riciclati (Strategia a lungo termine).
Dall’applicazione della normativa del “Pacchetto economia circolare”, al di là del miglioramento della gestione dei rifiuti a livello europeo, ci si aspetta un impatto generalmente positivo per:
l’ambiente, tramite una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
il livello occupazionale, tramite la creazione di nuovi posti di lavoro;
l’economia dell’area euro, potendo fungere da volano e contribuire all’aumento del PIL.
A seguito delle misure restrittive per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 previste dalla normativa cogente specificatamente emanata, in merito alla certificazione UNI ISO 45001:2018 sono state modificate le seguenti scadenze:
Il termine per la migrazione alla norma UNI ISO 45001:2018 (dalla norma OHSAS 18001:2007) è stato posticipato dal 11/03/2021 al 30/09/2021;
Dal 30/09/2020, gli Organismi di Certificazione potranno svolgere attività di audit esclusivamente secondo la norma UNI ISO 45001:2018.
Inoltre, gli audit per la migrazione alla norma UNI ISO 45001:2018 (dalla norma OHSAS 18001:2007) potranno essere eseguiti con modalità da remoto.
Lo Studio Bussolari, potendo vantare un’esperienza più che ventennale nel settore, rimane a vostra disposizione per maggiori informazioni in merito alla progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018.
Alle Aziende operanti in comparti produttivi ritenuti essenziali e strategici per l’economia nazionale è concesso lavorare in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale dovuto alla diffusione del virus Covid-19, ma, al contempo, a tali Aziende è richiesto il rispetto di diversi obblighi finalizzati proprio al contrasto della diffusione del virus Covid-19.
Tra le varie disposizioni specificatamente richieste alle Aziende attive per contrastare la diffusione del virus Covid-19, contenute in varie circolari emanate dagli enti competenti in materia, le principali sono:
• Definizione di un Comitato di gestione delle disposizioni in questione;
• Definizione di un Piano di pulizia e sanificazione;
• Definizione di regole di accesso ed uso degli ambienti di lavoro da parte del personale aziendale;
• Definizione di regole di accesso per terzi;
• Comunicazione delle regole aziendali sulle distanze da rispettare, sull’utilizzo dei DPI e di ogni altra prassi organizzativa implementata finalizzata al contrasto della diffusione del virus Covid-19 (Mezzi di protezione, orari, turni e posti di lavoro, barriere di protezione, ecc.).
In particolare, è bene tenere presente che lo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) è incaricato di verificare la corretta applicazione da parte delle Aziende delle disposizioni implementate per il contrasto della diffusione del virus Covid-19.
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 nel territorio nazionale italiano, diverse scadenza relative ad importanti adempimenti che le aziende avrebbero dovuto affrontare in questo periodo sono state prorogate.
Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha prorogato al 30 giugno 2020:
• La presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
• La presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
• La trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
• La presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
• Il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Inoltre, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
In materia societaria, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha prorogato al:
• 30 giugno 2020 l’approvazione del rendiconto di gestione 2019;
• 31 luglio 2020 il bilancio di previsione 2020.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020 “Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha prorogato al 30 giugno 2020, per il trasporto sul territorio nazionale, la validità delle carte di qualificazione del conducente e de i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericoloseaventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.
Inoltre, a livello regionale, sono state emanate varie direttive inerenti a specifici adempimenti di competenza locale (Per esempio, proroghe di varie comunicazioni ambientali obbligatorie).
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