Idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi: obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), il principale dispositivo legislativo che regola gli aspetti cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio nazionale, prevede che il Datore di lavoro del Committente, in caso di affidamento di lavori e/o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi tramite contratti d’appalto, contratti d’opera o di somministrazione, provveda alla verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Partendo da ciò, risulta chiara l’importanza del fatto che la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia il punto di partenza per la selezione e qualificazione del soggetto a cui affidare l’esecuzione di lavori e/o altre forniture, al fine di accertarne le capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature (capacità tecnica), in riferimento ai lavori e/o forniture che dovranno essere oggetto di contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione).

Dato che il Datore di lavoro è il responsabile dell’organizzazione per la sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di lavoro di un’azienda in cui i lavoratori (o soggetti ad essi equiparati) si trovino ad operare per conto di essa, al fine di salvaguardarne l’incolumità, anche nell’ambito di lavori e/o altre forniture affidati a soggetti terzi (Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) regolati da specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione), è obbligo del Datore di lavoro organizzare il coordinamento della sicurezza sul lavoro tra l’azienda e tali soggetti terzi al fine di gestire eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti alle interferenze tra le attività svolte da tali soggetti terzi e le attività aziendali.

Pertanto, appare chiaro come la verifica della idoneità tecnico-professionale da parte del Datore di lavoro del Committente sia, non solo il punto di partenza, ma anche il momento cruciale in cui porre i giusti presupposti per selezionare e qualificare un soggetto terzo a cui affidare un lavoro e/o una fornitura le cui attività che ne conseguiranno possano essere efficacemente tenute sotto controllo, anche per quanto riguarda la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro dovuti alle interferenze tra le attività da esso svolte e quelle aziendali.

A tal riguardo, deve essere sottolineato come una verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, oggetto di specifici contratti, eseguita in maniera superficiale ed incompleta, espone il Datore di Lavoro del Committente a responsabilità colpose in quanto, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza, tale verifica delle capacità tecnico professionale deve essere puntuale, concreta e sostanziale in modo da garantire un’adeguata gestione e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro al momento dell’esecuzione dei lavori e/o forniture oggetto di contratto. Ciò può essere efficacemente garantito solamente con una preventiva verifica delle capacità tecnico professionali dei soggetti terzi a cui si intende affidare i lavori e/o forniture, eseguita in maniera approfondita ed analitica, nonché atta a mettere in luce tutti gli elementi tecnico-amministrativi ed operativi richiesti dalla normativa cogente applicabile oltre a tutti quelli necessari ad evidenziare tutte le interferenze con ripercussioni per la sicurezza dei lavoratori che i lavori e/o forniture affidate ai soggetti terzi possano avere con le attività aziendali che andranno ad intersecare. Operando in tal modo, il Committente può ragionevolmente scongiurare eventuali responsabilità colpose.

La verifica delle capacità tecnico professionale dei soggetti terzi a cui affidare lavori e/o forniture, comporta necessità valutative diverse in base al fatto che i lavori e/o forniture oggetto del contratto (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) dovranno svolgersi nell’ambito aziendale o all’interno di cantieri temporanei o mobili. Pertanto per ottenere una verifica delle capacità tecnico professionale adeguata ed efficace, che possa permettere la selezione e qualificazione di fornitori i cui lavori e/o forniture non implichino rischi incontrollati per l’azienda committente, è necessario attuare tale verifica operando con approcci specifici per le due casistiche affinché possano essere analizzate tutte le variabili che le distinguono e le caratterizzano. Tale precauzione valutativa è contemplata anche dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il quale prevede dei distinguo, in particolare per quanto riguarda le figure aziendali coinvolte e la documentazione necessariamente implicata, in merito alle prassi da osservare per la verifica delle capacità tecnico professionale nel caso in cui i lavori e/o forniture da affidare a terzi interessino l’ambito aziendale o cantieri temporanei o mobili.

In particolare, nel caso di affidamento di lavori e/o forniture a soggetti terzi tramite specifici contratti (Appalto, contratti d’opera o di somministrazione) nell’ambito di attività aziendali, l’esecuzione di una verifica della idoneità tecnico professionale puntuale e concreta risulta propedeutica e fondamentale affinché il Datore di lavoro del Committente possa efficacemente assolvere ai propri obblighi di legge in merito al processo di cooperazione e coordinamento della sicurezza sul lavoro, fino, nei casi espressamente previsti, alla conclusione di tale processo che consiste, a seconda dei casi, nella informazione in merito ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro alle imprese appaltatrici o ad lavoratori autonomi coinvolti, o all’elaborazione ed applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

In ogni caso, fermo restando la cogenza normativa ed al di là del luogo in cui un certo lavoro o fornitura affidati ad un soggetto esterno debbano svolgersi, una verifica preliminare della legittimità e della capacità organizzativa, tecnica e produttiva del soggetto a cui ci si intende rivolgersi, rimane fondamentale non solo per scongiurare responsabilità colpose del committente in merito alla gestione della sicurezza per i lavoratori, ma anche per minimizzare i più generali rischi d’impresa.