MOCA: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il settore alimentare è un comparto produttivo fondamentale per l’intero pianeta avendo importantissime e complesse ripercussioni globali di carattere economico, ambientale e sociale. Uno dei principali temi che interessa l’industria alimentare è quello della sicurezza alimentare che, considerando prettamente il punto di vista sanitario, consiste nel garantire ai consumatori finale alimenti non nocivi per la salute umana.
Tale obiettivo è raggiungibile solamente tramite l’approccio “dal produttore al consumatore (From the farm to the fork), cioè con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i possibili attori della filiera agroalimentare, dai produttori di mangimi ed altri prodotti per gli allevamenti agli allevatori, dai produttori di prodotti per l’agricoltura agli agricoltori, dai produttori di materie prime ai trasformatori e confezionatori, dai produttori di utensili ed apparecchiature alimentari fino ai produttori di etichette ed imballaggi.
In particolare, ai fini della sicurezza alimentare, data la loro importanza per assicurare una manipolazione e conservazione degli alimenti garantendone la salubrità senza essere loro stessi la causa di alimenti pericolosi per la salute umana, sono molto importanti tutti quei materiali ed oggetti destinati ad entrare a contatto con gli alimenti in quanto utilizzati per la realizzazione di imballaggi alimentari, utensili ed apparecchiature per la manipolazione e lavorazione degli alimenti, i quali sono identificati con l’acronimo MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti).
Nello specifico, per MOCA si intendono tutti quei materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finito:
- sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
- possano ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.
Pertanto, la normativa in materia di MOCA ha un campo di applicazione piuttosto ampio in quando deve essere presa in carico sia dai produttori di materiali destinati al contato con alimenti che dai produttori di oggetti destinati al contato con alimenti, cioè utensili da cucina, recipienti, contenitori, imballaggi, macchinari per la trasformazione e confezionamento di alimenti, ecc.
Nell’ambito nazionale italiano, la produzione e l’immissione in commercio dei MOCA è regolamentata da specifici provvedimenti sia europei che nazionali che si integrano fra loro in quanto le prescrizioni europee possono essere arricchite da provvedimenti nazionali che introducono specifiche prescrizioni per specifici materiali (In particolare, in Italia sono state emesse specifiche decretazioni per materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica ed alluminio).
A livello comunitario, particolarmente importante è il “Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE”, in quanto consiste nella norma quadro che definisce i principi generali applicabili ai MOCA ed alla gestione della loro produzione ed immissione nel mercato in ambito europeo.
Mentre a livello nazionale, definendo requisiti specifici per specifiche ed importanti tipologie di materiali utilizzabili per la produzione di MOCA, è particolarmente importante il “Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze di uso alimentare o con le sostanze di uso personale”, in quanto applicabile alle materie plastiche, alla gomma, alla cellulosa rigenerata, alla carta e cartone, al vetro ed all’acciaio inossidabile.
Inoltre, a livello nazionale, sono poi presenti provvedimenti specifici per la banda stagnata, la banda cromata verniciata, la ceramica e l’alluminio.
Al di là delle specificità nazionali, la normativa europea in materia di MOCA ha come caposaldo il fatto che i materiali e gli oggetti, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Inoltre, al fine di garantire la conformità dei MOCA alla normativa applicabile (europea ed italiana) e la conseguente sicurezza per il consumatore finale, la normativa europea in materia prevede specifici obblighi da applicare alla gestione della produzione dei MOCA da parte di tutti gli attori della filiera, dalla produzione di materie prime, alla produzione di materiali, fino alla produzione di oggetti.
Tra gli obblighi fondamentali applicabili ai produttori di MOCA devono essere ricordati:
1) Analisi dei pericoli che possono determinare un prodotto non conforme alla normativa applicabile e, pertanto, non sicuro per il consumatore finale. Dai risultati di tale analisi devono scaturire apposite azioni finalizzate alla eliminazione, prevenzione e gestione dei relativi rischi;
2) Adozione di un Sistema di assicurazione e di controllo della qualità, che preveda l’implementazione di buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices — GMP), come specificatamente previsto dal “Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari”;
3) Adozione di modalità di tracciatura ed etichettatura che garantiscano la chiara identificazione del prodotto come MOCA ed un’agevole rintracciabilità del prodotto in caso di criticità tali da attivare ritiri e richiami di MOCA dal mercato;
4) L’emissione di una Dichiarazione di conformità, supportata da specifici dati ed informazioni (Documentazione di supporto) relativi ai vari elementi di tutti i processi ed attività aziendali che hanno concorso a garantire la realizzazione di MOCA conformi alla normativa applicabile e sicuri per il consumatore finale.
Pertanto, al fine di adempiere a tali obblighi normativi, i produttori di MOCA sono chiamati ad adottare specifiche prassi gestionali per assicurare il controllo di tutti gli elementi informativi ed operativi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di MOCA applicabili alle tipologie di prodotti realizzati.
In un’ottica di ottimizzazione dei processi aziendali, le prassi gestionali richieste per garantire la il rispetto della normativa in materia di MOCA devono e possono essere implementate in maniera integrata nella più generale gestione d’impresa, a partire dalle fasi di concepimento del prodotto e dei processi di produzione fino al rilascio del prodotto finito, considerando, per quanto necessario, gli aspetti commerciali, l’approvvigionamento, la gestione del personale e la gestione dell’infrastruttura aziendale.
Partendo da tali presupposti, sebbene non espressamente richiesto dalla normativa in materia di MOCA, un’agevole soluzione organizzativa a disposizione dei produttori di MOCA per gestire efficacemente ed efficientemente gli obblighi normativi in materia di MOCA, è l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in quanto strumento gestionale che, se ben configurato, garantisce:
1) L’identificazione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati;
2) L’implementazione, integrata nella più generale gestione d’impresa, delle prassi gestionali ed operative necessarie per la gestione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati.