Ambiente

MOCA: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il settore alimentare è un comparto produttivo fondamentale per l’intero pianeta avendo importantissime e complesse ripercussioni globali di carattere economico, ambientale e sociale. Uno dei principali temi che interessa l’industria alimentare è quello della sicurezza alimentare che, considerando prettamente il punto di vista sanitario, consiste nel garantire ai consumatori finale alimenti non nocivi per la salute umana.

Tale obiettivo è raggiungibile solamente tramite l’approccio “dal produttore al consumatore (From the farm to the fork), cioè con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i possibili attori della filiera agroalimentare, dai produttori di mangimi ed altri prodotti per gli allevamenti agli allevatori, dai produttori di prodotti per l’agricoltura agli agricoltori, dai produttori di materie prime ai trasformatori e confezionatori, dai produttori di utensili ed apparecchiature alimentari fino ai produttori di etichette ed imballaggi.

In particolare, ai fini della sicurezza alimentare, data la loro importanza per assicurare una manipolazione e conservazione degli alimenti garantendone la salubrità senza essere loro stessi la causa di alimenti pericolosi per la salute umana, sono molto importanti tutti quei materiali ed oggetti destinati ad entrare a contatto con gli alimenti in quanto utilizzati per la realizzazione di imballaggi alimentari, utensili ed apparecchiature per la manipolazione e lavorazione degli alimenti, i quali sono identificati con l’acronimo MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti).

Nello specifico, per MOCA si intendono tutti quei materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finito:

  • sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari;
  • sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
  • possano ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Pertanto, la normativa in materia di MOCA ha un campo di applicazione piuttosto ampio in quando deve essere presa in carico sia dai produttori di materiali destinati al contato con alimenti che dai produttori di oggetti destinati al contato con alimenti, cioè utensili da cucina, recipienti, contenitori, imballaggi, macchinari per la trasformazione e confezionamento di alimenti, ecc.

Nell’ambito nazionale italiano, la produzione e l’immissione in commercio dei MOCA è regolamentata da specifici provvedimenti sia europei che nazionali che si integrano fra loro in quanto le prescrizioni europee possono essere arricchite da provvedimenti nazionali che introducono specifiche prescrizioni per specifici materiali (In particolare, in Italia sono state emesse specifiche decretazioni per materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica ed alluminio).

A livello comunitario, particolarmente importante è il “Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE”, in quanto consiste nella norma quadro che definisce i principi generali applicabili ai MOCA ed alla gestione della loro produzione ed immissione nel mercato in ambito europeo.

Mentre a livello nazionale, definendo requisiti specifici per specifiche ed importanti tipologie di materiali utilizzabili per la produzione di MOCA, è particolarmente importante il “Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze di uso alimentare o con le sostanze di uso personale”, in quanto applicabile alle materie plastiche, alla gomma, alla cellulosa rigenerata, alla carta e cartone, al vetro ed all’acciaio inossidabile.

Inoltre, a livello nazionale, sono poi presenti provvedimenti specifici per la banda stagnata, la banda cromata verniciata, la ceramica e l’alluminio.

Al di là delle specificità nazionali, la normativa europea in materia di MOCA ha come caposaldo il fatto che i materiali e gli oggetti, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Inoltre, al fine di garantire la conformità dei MOCA alla normativa applicabile (europea ed italiana) e la conseguente sicurezza per il consumatore finale, la normativa europea in materia prevede specifici obblighi da applicare alla gestione della produzione dei MOCA da parte di tutti gli attori della filiera, dalla produzione di materie prime, alla produzione di materiali, fino alla produzione di oggetti.

Tra gli obblighi fondamentali applicabili ai produttori di MOCA devono essere ricordati:

1) Analisi dei pericoli che possono determinare un prodotto non conforme alla normativa applicabile e, pertanto, non sicuro per il consumatore finale. Dai risultati di tale analisi devono scaturire apposite azioni finalizzate alla eliminazione, prevenzione e gestione dei relativi rischi;

2) Adozione di un Sistema di assicurazione e di controllo della qualità, che preveda l’implementazione di buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices — GMP), come specificatamente previsto dal “Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari”;

3) Adozione di modalità di tracciatura ed etichettatura che garantiscano la chiara identificazione del prodotto come MOCA ed un’agevole rintracciabilità del prodotto in caso di criticità tali  da attivare ritiri e richiami di MOCA dal mercato;

4) L’emissione di una Dichiarazione di conformità, supportata da specifici dati ed informazioni (Documentazione di supporto) relativi ai vari elementi di tutti i processi ed attività aziendali che hanno concorso a garantire la realizzazione di MOCA conformi alla normativa applicabile e  sicuri per il consumatore finale.

Pertanto, al fine di adempiere a tali obblighi normativi, i produttori di MOCA sono chiamati ad adottare specifiche prassi gestionali per assicurare il controllo di tutti gli elementi informativi ed operativi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di MOCA applicabili alle tipologie di prodotti realizzati.

In un’ottica di ottimizzazione dei processi aziendali, le prassi gestionali richieste per garantire la il rispetto della normativa in materia di MOCA devono e possono essere implementate in maniera integrata nella più generale gestione d’impresa, a partire dalle fasi di concepimento del prodotto e dei processi di produzione fino al rilascio del prodotto finito, considerando, per quanto necessario, gli aspetti commerciali, l’approvvigionamento, la gestione del personale e la gestione dell’infrastruttura aziendale.

Partendo da tali presupposti, sebbene non espressamente richiesto dalla normativa in materia di MOCA, un’agevole soluzione organizzativa a disposizione dei produttori di MOCA per gestire efficacemente ed efficientemente gli obblighi normativi in materia di MOCA, è l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in quanto strumento gestionale che, se ben configurato, garantisce:

1) L’identificazione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati;

2) L’implementazione, integrata nella più generale gestione d’impresa, delle prassi gestionali ed operative necessarie per la gestione degli obblighi normativi in materia di MOCA applicabili ai prodotti realizzati.

Economia circolare: aggiornamento della disciplina di gestione dei rifiuti.

In data 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le direttive europee del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”:

  • Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Direttiva (UE) 2018/850 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  • Direttiva (UE) 2018/851 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  • Direttiva (UE) 2018/852 Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le direttive europee del “Pacchetto economia circolare”, che dovevano essere recepite dagli stati membri entro il 05 luglio 2020, in Italia sono state recepite in ritardo a settembre da:

  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore il 26 settembre 2020;
  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, entrato in vigore il 27 settembre 2020;
  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119 Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, entrato in vigore il 27 settembre 2020;
  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, entrato in vigore il 29 settembre 2020.

I provvedimenti del “Pacchetto economia circolare” sono orientati ad agevolare il riutilizzo dei prodotti ed il riciclaggio dei rifiuti agendo sia sulla gestione dei prodotti usati e conseguenti rifiuti (Strategia a breve e medio termine), che, in maniera preventiva coinvolgendo direttamente i produttori (ERP Extended producer responsibility – Responsabilità estesa del produttore), sulla realizzazione di prodotti capaci di minimizzare la generazione di scarti ed essere facilmente riutilizzati e/o riciclati (Strategia a lungo termine).

Dall’applicazione della normativa del “Pacchetto economia circolare”, al di là del miglioramento della gestione dei rifiuti a livello europeo, ci si aspetta un impatto generalmente positivo per:

  • l’ambiente, tramite una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • il livello occupazionale, tramite la creazione di nuovi posti di lavoro;
  • l’economia dell’area euro, potendo fungere da volano e contribuire all’aumento del PIL.

IMPRIMA S.r.l. ottiene la certificazione della Catena di Custodia FSC

IMPRIMA S.r.l., dopo avere ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI ENI ISO 9001:2015 e la certificazione del sistema di gestione per la qualità per la produzione di parti per l’industria automobilistica secondo lo standard IATF 16949:2016, ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della catena di custodia, in conformità ai pertinenti standard del Forest Stewardship Council, per la produzione di etichette autoadesive neutre o stampate; il 12 giugno 2019 ha superando brillantemente la verifica di certificazione effettuata da TÜV SÜD.

IMPRIMA S.r.l. conferma il suo atteggiamento proattivo verso le nuove esigenze del mercato sempre più orientato alla sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale.

ECOREATI: reati contro l’ambiente

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, dal 29 maggio 2015, ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale tramite l’inserimento nel diritto penale di specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati).

Di fatto, è stato aggiornato il Libro II del Codice Penale, andando ad introdurre il nuovo Titolo VI-bis Delitti contro l’ambiente che introduce cinque nuovi fattispecie di reato ambientale:

• Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter, c.p.);
• Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.);
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (Art. 452-sexies);
• Impedimento del controllo (Art. 452-septies, c.p.);
• Omessa bonifica (Art. 452-terdecies, c.p.).
EcoReatipdf

Inoltre, la nuova disciplina del diritto ambientale penale introdotta dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 prevede:

Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies);
Gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.) possano essere commessi per colpa. In tali casi, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo, se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

– Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
Aumento delle pene previste dall’articolo 416 Associazione per delinquere e dall’articolo 416-bis Associazione di tipo mafioso del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.

– Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
Aumenti di pena quanto un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:

▪ Uno o più ecoreati in questione;

▪ Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

▪ Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;

▪ Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

– Ravvedimento operoso (Art. 452-decies).
La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati in questione e per il delitto Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:

▪ Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

▪ Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il corso della prescrizione è sospeso quando l’imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all’attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.

– Confisca (Art. 452-undecies).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.

La confisca non è applicata quando l’imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.

– Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies).
L’esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all’articolo 197 del Codice penale “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende”.

Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Infine, con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, il legislatore ha apportato anche altre modifiche alla normativa nazionale in materia ambientale, di diritto penale ed inerente alla responsabilità amministrativa degli enti:

▪ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia:
– Articolo 257 Bonifica dei siti;
– Articolo 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
– Parte VI Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (a cui è aggiunta la Parte VI-bis Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, il quale si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette).

▪ Articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;

▪ Articolo 12-sexies, comma 1, del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto1992, n. 356 e s.m.i. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

▪ Codice Penale:
– Articolo 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
– All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo.

▪ Articolo 118-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

▪ Articolo 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Gli ecoreati di cui alla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, sono pertanto inclusi in quei reati a cui è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, per gli ecoreati Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) e Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.), si applicano (oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25-undecies, c.1. Lettera a) e b) del D.Lgs. 231/01) le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9 del D.Lgs. 213/01 (per un periodo non superiore a un anno per l’ecoreato Inquinamento ambientale).

Prima della entrata in vigore della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che di fatto ha introdotto nel panorama nazionale la specifica disciplina del diritto penale ambientale, non essendo codificati specifici reati contro l’ambiente, a fronte di reati con ripercussioni ambientali, si doveva necessariamente ricorrere a reati più generici.

Al contrario, la modifica al Codice Penale attuata dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto specifici reati contro l’ambiente (c.d. ecoreati), cioè uno strumento che, operativamente, permetterà di perseguire i reati con ripercussioni ambientali in maniera più circostanziata, efficace e certa rispetto al passato.

Pertanto, oggi ancora di più rispetto al passato, risulta sempre più strategico ed importante per le imprese attuare una gestione consapevole e coscienziosa dei propri aspetti ambientali finalizzata alla prevenzione di quei rischi connessi alle interazioni azienda – ambiente inquinanti e/o impattanti sugli ecosistemi, in quanto possibili cause di commissione di reati.

In tal senso, nell’ambito cogente, quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 (modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di reati ambientali come sopra indicato) in merito all’adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal decreto stesso, fra cui anche gli ecoreati in questione, diviene un aspetto tanto più importante per il business aziendale quanto più le attività aziendali risultano ambientalmente critiche.

Passando dall’ambito cogente all’ambito volontario, uno strumento a disposizione delle imprese per attuare un’efficace gestione ambientale consiste nell’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 od al Regolamento EMAS III. Tale soluzione mette nelle condizioni le aziende di implementare ed attuare specifiche modalità operative per:

▪ Prevenire eventi inquinanti;

▪ Prevenire e monitorare violazioni delle prescrizioni cogenti in materia ambientale;

▪ Monitorare e mantenere sottocontrollo le attività lavorative ambientalmente critiche;

▪ Monitorare e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio del business e della più generale gestione d’impresa.

In particolare, a riprova dell’importanza, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, che le questioni ambientali hanno assunto, assumono ed assumeranno nell’operatività e nelle strategie delle aziende (cosa dovuta sia alle problematiche ambientali sempre più evidenti, sia alla crescente importanza del fattore ambiente nell’opinione pubblica, che al conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese), la versione della ISO 14001:2015 (pubblicata il 15 settembre 2015), parla esplicitamente di “RISKS” (Effetti potenzialmente negativi – minacce), “OPPORTUNITIES” (Effetti potenziali positivi) e di “Actions to address risks and opportunities” (Azioni per affrontare le minacce e le opportunità) in quanto, lo stato attuale delle cose, pone la gestione ambientale come un fattore strategico per le aziende che, se gestito in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, permette di dotarsi di un efficace strumento sia di gestione del rischio, in particolare connesso agli aspetti ambientali compreso la relativa cogenza, che di miglioramento dei processi e del business aziendali.

ISO 14001:2015: pubblicata la nuova edizione della norma internazionale per i Sistemi di Gestione Ambientale.

Il 15 settembre 2015, la ISO – International Organization for Standardization ha pubblicato la versione definitiva della nuova edizione della norma che definisce i requisiti relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale, la ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l’uso).

La nuova norma ISO 14001:2015, rispetto alla versione precedente, apporta più di una novità, fra cui la struttura stessa della norma che è impostata secondo la struttura High Level Structure, cioè la “struttura di alto livello” che, secondo i piani della ISO – International Organization for Standardization, dovrà accomunare tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione per facilitare l’adozione integrata di sistemi di gestione differenti da parte delle Aziende.

Fra le principali novità della nuova norma ISO 14001:20015, deve essere sottolineato:

▪ Rafforzamento del ruolo della direzione, richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema di Gestione Ambientale ed attuare la propria leadership nell’ambito di tutta la ciclicità “pianificazione (Plan) → attuazione (Do) → controllo (Check) → riesame (Act) → pianificazione (Plan)” (PDCA – Ciclo di Deming) a cui dovrà ispirarsi la struttura dei Sistemi di Gestione Ambientale;

Approccio attivo all’analisi e alla comprensione del contesto in cui opera l’Azienda, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto vista economico, sociale ed istituzionale, affinché ne possano essere identificati i bisogni e le aspettative (needs and expectations), nonché le relative più efficaci modalità di relazione e gestione, sia per le questioni ambientali che per il business aziendale;

Approccio attivo alla gestione dei rischi (“RISKS” Effetti potenzialmente negativi – minacce) e delle opportunità di miglioramento (“OPPORTUNITIES” Effetti potenziali positivi) connesse alla gestione ed alla prestazione ambientale nell’ambito della più generale gestione d’impresa, che deve concretizzarsi in concreti indirizzi organizzativi e modalità operative;

▪ Forte indirizzamento all’adozione di un approccio concettuale “Ciclo di Vita (Life Cycle)” nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale finalizzato a concepire i processi aziendali come elementi concatenati fra loro (processi “a monte” – “upstream” e processi “a valle” – “downstream”), affinché aspetti ed impatti ambientali siano identificati e valutati in un’ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere un’efficace ed efficiente gestione integrata dei processi aziendali e creare valore aziendale;

▪ Richiamo al concetto di “Catena del valore” (Value chain) da considerare nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, affinché siano valutate tutte le interazioni, in termini di “valore aziendale”, fra l’azienda e le parti interessate esterne, sia che esse contribuiscano alla creazione di valore (Fornitori, appaltatori e terzisti) o che siano i destinatari del valore creato (clienti, consumatori, altri utilizzatori finali);

▪ Maggiore importanza attribuita, nell’ambito dell’analisi ambientale, pertanto nella valutazione degli aspetti ed impatti ambientali, al prodotto ed al servizio, richiamando un approccio “Ciclo di Vita (Life Cycle)” e rimarcando, concetto già presente nella passata versione della norma, che l’azienda deve intervenire, in maniera più o meno diretta, su tutti gli aspetti ed impatti ambientali connessi alle proprie attività, da cui non possono essere esclusi, per l’appunto, prodotti e servizi;

Problematiche ambientali sempre più evidenti, la crescente sensibilità dell’opinione pubblica in merito alle questioni ambientali ed il conseguente sviluppo di normativa di carattere ambientale sempre più vincolante e comprensiva di svariati aspetti della vita delle imprese, fanno dell’ambiente un fattore strategico (cioè da considerare in tutte le fasi della gestione d’impresa, dalle fasi decisionali fino al rapporto con le parti interessate interne ed esterne) per le aziende che operano nei mercati attuali, in quanto rappresenta sia rischi per il business che opportunità di miglioramento.

In tale ottica, l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ad una norma riconosciuta a livello internazionale (ISO 14001:2015), rappresenta, per le aziende, l’opportunità di dotarsi di un efficace strumento gestionale con cui gestire il fattore ambiente in maniera strutturata, sistematica ed integrata alla più generale gestione d’impresa, al fine tutelarsi dai rischi d’impresa che ne potrebbero derivare, così come poterne cogliere le opportunità di miglioramento per il business.

Per un periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001:2015 in lingua italiana da parte della UNI – Ente Italiano di Normazione, potranno essere rinnovate ed emesse certificazioni sia in riferimento all’edizione 2004 della norma che in rifermento all’edizione 2015.

Sistema di Gestione Ambientale

I Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004 e Regolamento Emas III) permettono di identificare gli aspetti ambientali connessi alle attività delle aziende e di controllarli sia dal punto di vista amministrativo che operativo, in un’ottica di sostenibilità economica. I vantaggi che le aziende possono riscontrare, adottando un sistema di gestione ambientale sono: – Vantaggi economici ed amministrativi (Ottimizzazione delle risorse, riduzione degli sprechi, riduzione dei consumi, riduzione dei costi energetici, riduzione dei costi di gestione dei rifiuti, riduzione dei costi assicurativi, accesso a finanziamenti, agevolazioni per autorizzazioni, concessioni e permessi, riduzione degli incidenti e delle relative conseguenze amministrative civili e penali); – Vantaggi strategici (trasformazione di vincoli ambientali in vantaggi competitivi, orientamento dell’azienda all’ambiente, miglioramento dell’immagine dell’Azienda e del marchio, conquista di nuove quote di mercato, aumento di valore dell’Azienda e facilitazione della comunicazione con le parti interessate); – Vantaggi etici (contribuire allo sviluppo sostenibile, aumentare l’attenzione all’ecologia, sviluppare una responsabilità ambientale, prevenire e controllare gli effetti ambientali delle attività). I Sistemi di gestione Ambientale rappresentano anche uno strumento ideale per garantire il controllo della conformità legislativa, al fine di evitare sanzioni amministrative, civili e penali, sempre più frequenti (D.Lgs. 231/2001).

 

Sistemi di Gestione Qualità dei Rottami Metallici

Dal 9 ottobre 2011 trovano applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento (UE) n. 333/2011 stabilisce i criteri in materia di gestione e trattamento dei rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio affinché tali rottami possano non essere più considerati rifiuti ma essere recuperati e riutilizzati: – I rottami di ferro e acciaio recuperati possono essere utilizzati dalle acciaierie e fonderie; – I rottami di alluminio e leghe di alluminio recuperati potranno essere utilizzati nei processi di raffinazione e rifusione. Il Regolamento (UE) n. 333/2011 interessa tutte le aziende caratterizzate da processi produttivi in cui si originano rifiuti costituiti da rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio (e non solo le aziende che si occupano specificatamente di recupero di rottami metallici), offrendogli la possibilità di recuperarli e riqualificarli come materia prima seconda da cui poter trarre profitto in termini di riutilizzo o vendita. Lo Studio Bussolari, potendo vantare un’esperienza più che decennale nella implementazione di sistemi di gestione, si propone come partner ideale per supportare le Aziende nell’applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 in quanto il quadro prescrittivo configurato consiste nell’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità del processo di gestione e trattamento dei rifiuti metallici sottoposto ad una valutazione di conformità triennale da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato o di un Verificatore ambientale.