Abolizione del Registro infortuni

L’INAIL, con la Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015 e rifacendosi a quanto previsto dall’articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 151/2015, in un’ottica di “semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, ha sottolineato l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni da parte del Datore di lavoro e delle relative sanzioni, (anticipando, inoltre, quanto già previsto dall’art. 53 c. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8 c. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stesso, istitutivo del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).

Per la precisione, secondo le disposizioni dell’articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 151/2015, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni è diventata effettiva a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Infine, è bene tenere presente che è rimasto invariato l’obbligo di denuncia all’INAIL da parte del Datore di lavoro degli infortuni dei propri dipendenti prestatori d’opera (Art. 53 DPR 1124/1965. modificato dall’art. 21 c.1 lett. b del D.Lgs. 151/2015).