Qualità

Sistema di Gestione per la Qualità

Il Modello Iso 9001, dal momento della sua prima introduzione (anni ‘90), ha avuto grande diffusione in aziende e strutture di produzione e servizi. L’innovazione introdotta con le norme della revisione “Vision 2000” ha accelerato il fenomeno, semplificando la realizzazione e la verifica dei Sistemi di Gestione per la Qualità, aumentandone l’efficacia come strumenti gestionali applicabili a realtà aziendali di qualsiasi grandezza ed appartenenti ai più svariati settori produttivi. La Uni En Iso 9001:2008, l’edizione attualmente vigente della norma, rappresenta un’importante opportunità di valorizzazione per le aziende operanti nel mercato attuale, in cui il livello competitivo impone livelli qualitativi sempre più elevati, ottenibili tramite una gestione sistematica di tutta la filiera produttiva. I vantaggi che le aziende possono riscontrare, adottando un sistema qualità certificato Iso 9001 sono: – Vantaggio competitivo; – Miglioramento delle prestazioni aziendali e gestione del rischio aziendale; – Miglioramento della reputazione del marchio e rimozione delle barriere commerciali; – Risparmio di denaro; – Semplificazione delle operazioni e riduzione degli sprechi; – Miglioramento della comunicazione interna; – Aumento della soddisfazione dei clienti.

 

 

Sistema di Gestione del Processo di Saldatura

 

Le norme della serie Uni En Iso 3834 – “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” costituiscono il riferimento internazionale per la certificazione di sistemi di gestione specificamente orientati al processo saldatura. In alcuni settori (direttiva Cpd per serbatoi in pressione, Norme Tecniche Costruzioni – Dm 14.01.08 per acciai saldati, e altri) la certificazione del sistema da parte di un ente di terza parte, è un obbligo. In ogni caso tali norme di processo sono trasversali e autosufficienti, applicabili a tutti i costruttori di prodotti saldati e costituiscono un riferimento normativo autonomo perfettamente integrabile alla norma Uni En Iso 9001. L’obiettivo principale della certificazione secondo Uni En Iso 3834 è di assicurare la competenza dell’azienda e l’applicazione di un adeguato controllo del processo speciale saldatura, finalizzato a garantire ai clienti la conformità dei prodotti realizzati ai requisiti di qualità prescritti.

 

Centri di Trasformazione Carpenteria

Dal 01 luglio 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.08, tutti i centri di trasformazione ( centri di produzione di lamiere grecate, e profilati formati a freddo, centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi) devono: – Certificare il proprio Sistema Qualità secondo la norma Uni En Iso 9001; – Effettuare controlli (anche presso Laboratori di cui all’art. 59 del Dpr 380/01) atti a garantire la permanenza delle caratteristiche meccaniche e geometriche del materiale originario; – Nominare un Direttore Tecnico di Stabilimento, che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del Dpr 380/01; – Qualificare i processi di lavorazione (saldature, piegature, etc…); – Dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività per ottenere l’attestazione dallo stesso. Una volta concluso l’iter, il centro verrà inserito nell’elenco ministeriale “Centri Carpenteria”.

 

Centri di Trasformazione Acciaio per C.A.

Dal 01 luglio 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.08, tutti i centri di trasformazione ( impianti esterni al cantiere e/o alla fabbrica che ricevono dal produttore di acciaio elementi base come barre, rotoli, reti, etc… e confezionano elementi saldati e/o presagomati come staffe, ferri piegati o preassemblati come gabbie di armatura, pronti per la messa in opera) devono: – Certificare il proprio Sistema Qualità secondo la norma Uni En Iso 9001; – Effettuare controlli (anche presso Laboratori di cui all’art. 59 del Dpr 380/01) atti a garantire la permanenza delle caratteristiche meccaniche e geometriche del materiale originario; – Qualificare i processi di lavorazione (saldature, piegature, raddrizzature, etc…); – Nominare un Direttore Tecnico di Stabilimento, che opererà secondo il disposto dell’art.64, comma 3, del Dpr 380/01; – Dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività per ottenere l’attestazione dallo stesso. Una volta concluso l’iter, il centro verrà inserito nell’elenco ministeriale “Centri di presagomatura C.A”.

 

Normativa Legno Strutturale

Dal 01 luglio 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.08, tutti i produttori di legno strutturale (massiccio, bilama, trilama, lamellare, pareti, etc…) e tutti i trasformatori (coloro che in laboratorio o in cantiere modificano, sagomano, riducono, incastrano, uniscono elementi strutturali forniti da terzi) devono: – Accompagnare le forniture con un manuale contenente le specifiche tecniche della posa in opera; – Qualora sia disponibile una norma armonizzata (per esempio Uni En 14081 per il legno massiccio, Uni En 385 e Uni En 387 per il legno massiccio con giunti a dita, UN EN 14080 per il legno lamellare incollato) o Linee Guida Etag, provvedere a marcare CE i propri prodotti secondo il sistema di attestazione indicato dalle norme; – Qualora non siano disponibili, né norme armonizzate, nè Linee Guida Etag, i produttori/trasformatori di legno strutturale dovranno: – Certificare il proprio Sistema Qualità secondo la norma Uni En Iso 9001; – Effettuare controlli secondo la norma Uni En 386 e marchiare i propri prodotti con marchio depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; – Nominare un Direttore Tecnico di Stabilimento, di comprovata esperienza e dotato di abilitazione professionale, tramite apposito corso di formazione; – Dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività per ottenere l’attestazione dallo stesso. Una volta concluso l’iter, il centro verrà inserito nell’elenco ministeriale “Qualificazione Legno”.

 

Normativa Strutture in Acciaio e Alluminio

La norma Uni En 1090 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio” è la norma armonizzata che: – Stabilisce a livello europeo i requisiti e le procedure di verifica della conformità del Sistema di Controllo della Produzione (Fpc factory control plan) che garantiscono la conformità del manufatto ai requisiti per le strutture in acciaio e alluminio; – Specifica i requisiti tecnici per la realizzazione delle strutture. La norma Uni En 1090 permette di certificare le strutture edilizie civili ed industriali in acciaio ed alluminio tramite un sistema che permette di assicurare la disponibilità di personale tecnicamente qualificato e di disporre attrezzature tecnicamente adeguate. Il produttore di strutture in acciaio ed alluminio o di sue parti è responsabile per il proprio processo di realizzazione, dalla progettazione all’impiego di materiali qualificato all’origine, fino all’installazione della struttura finita. Esso deve documentare e dimostrare attraverso sistemi di controllo che rispetta le prescrizioni di marcatura CE ai sensi della Direttiva Cpd 89/106/CE impiegando personale qualificato ed adeguate attrezzature tecniche. Per far ciò deve organizzare al proprio interno un Fpc (factory control plan), che sia in grado di dimostrare che tutti i requisiti contenuti nella norma En 1090 siano rispettati. Una volta organizzato internamente l’Fpc, il fabbricante dovrà affidare ad un Ente Notificato dalla Comunità Europea il controllo del proprio Fpc che emetterà un adeguato Certificato di Conformità. La certificazione Uni En 1090, oltre alle opportunità di miglioramento dei processi produttivi interni, è uno strumento che facilita la gestione degli adempimenti legali e favorisce l’approccio al mercato europeo. La certificazione del Sistema di Controllo della Produzione secondo la norma En 1090 è obbligatoria per tutti i fabbricanti di strutture civili ed industriali in acciaio ed alluminio dal 1° Luglio 2014. Senza questa certificazione sarà di fatto impossibile per le aziende immettere sul mercato strutture in acciaio o alluminio prive di marcatura CE – En 1090.

 

 

Gas Fluorurati ad Effetto Serra

Ai sensi del Dpr 27 gennaio 2012, n.43, in attuazione del Regolamento CE 842/2006 in materia di Gas fluorurati a effetto serra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 20 aprile 2012, a partire dalla data di istituzione dell’apposito Registro (prevista entro il mese di Novembre 2012), chiunque intenda svolgere le attività sotto elencate deve: – iscriversi per via telematica, entro un termine di 60 giorni, al registro medesimo istituito presso la Camera di commercio competente. – ottenere, entro 6 mesi, il pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. I soggetti obbligati sono: upersone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: – controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; – recupero di gas fluorurati ad effetto serra; – installazione; – manutenzione o riparazione; upersone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: – controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; – recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; – installazione; – manutenzione o riparazione; upersone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; upersone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; uLe imprese che svolgono le seguenti attività: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; – recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; – recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.