Ambiente

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ic_AmbienteDecreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

In data 24/07/2014, dopo la pubblicazione degli 8 allegati (assenti nella prima pubblicazione della norma), diviene pienamente operativo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico voluti dalla UE.
Coinvolgendo pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, sono apportate semplificazioni ed aggiustamenti al mercato dell’energia sia per l’aspetto della fornitura che per l’aspetto degli usi finali.
In particolare, dal 2015, sono previsti audit energetici per le “grandi imprese”, a meno che questi soggetti non siano registrati EMAS o certificati ISO 50001 o ISO 14001, e che il sistema di gestione implementato includa un audit energetico conforme ai requisiti prescritti dal decreto stesso.

Chiave

Accordo 12 giugno 2014

ic_AmbienteAccordo 12 giugno 2014. Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. .
Sono apportate semplificazioni alla specifica modulistica da utilizzare per la presentazione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) edilizie.

Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 giugno 2014, n. 120.

ic_AmbienteDecreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 giugno 2014, n. 120. Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Il 07/09/2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento per disciplinare l’attività dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, abrogando il Decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406.
Sono state emesse delibere attuative da parte del Comitato Nazionale relative alla nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo (Iscrizione con procedura ordinaria alle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 – Iscrizione e rinnovo con procedura semplificata – Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione con procedura ordinaria alle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 – Variazioni dell’iscrizione della dotazione dei veicoli – Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare ).

Legge 11 agosto 2014, n. 116

ic_AmbienteLegge 11 agosto 2014, n. 116. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (cd. “Sblocca Competitività”).
Trattasi della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Competitivtà”. Oltre a definire disposizioni per il rilancio del settore agricolo e per le imprese in merito a questioni tecnico-amministrative relative ad aspetti societari, fiscali ed energetici, introduce una serie di disposizioni in materia ambientale (efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, rischio idrogeologico per il territorio nazionale, difesa delle specie alloctone, difesa del mare, sostanze ozono lesive, onde elettromagnetiche, verifiche impianti termici civili, operazioni di bonifica o messa in sicurezza, recupero di rifiuti, End of Waste, RAEE, classificazione rifiuti, voci a specchio, scarichi in mare, SISTRI, abbruciamento di rifiuti, materiali da dragaggio, spedizioni transfrontaliere di rifiuti, compostaggio, miscelazione di rifiuti speciali, VIA, caccia e prelievo venatorio, ecc…).

Regolamento (UE) N. 900/2014

ic_AmbienteRegolamento (UE) N. 900/2014 della Commissione del 15 luglio 2014.
Recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Regolamento (UE) N. 895/2014 della Commissione del 14 agosto 2014.
Recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Si tratta di due aggiornamenti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il primo in merito ai metodi di prova ed il secondo in merito all’Allegato XIV, cioè l’elenco delle sostanze la cui produzione, commercializzazione ed utilizzo all’interno dell’Unione Europea devono essere soggette ad autorizzazione.

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

ic_AmbienteDecreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
I principali interventi riguardano: più risorse per l’efficienza energetica delle scuole, procedure più veloci e semplici contro il dissesto idrogeologico, la “requisizione in uso” (strumento straordinario per gli enti locali) per gli impianti di gestione dei rifiuti, controlli più stringenti sui terreni a rischio in Campania, via al termovalorizzatore di Salerno, norme per il trasporto sicuro degli idrocarburi per mare, procedura semplificata per le bonifiche e la messa in sicurezza, nuova composizione per la Commissione tecnica VIA, piani d’azione per difendere le specie a rischio, operatività del Parco delle Cinque Terre, riduzione delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale, proroga del termine (scaduto il 12 aprile 2014) per la sostituzione dei sistemi antincendio che contengono sostanze lesive per l’ozono, ulteriore semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), linee guida per la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nuovi e più efficienti parametri di ricerca per gli impianti termici civili.

Regolamento (UE) n. 660/2014 del 15 maggio 2014 (spedizione rifiuti)

ic_AmbienteRegolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
Le amministrazioni nazionali, entro il 01/01/2017, dovranno elaborare appositi piani, per la propria area geografica di competenza, in merito ad attività di ispezioni di impianti, imprese, intermediari e commercianti che gestiscono rifiuti.

Comunicato del Ministero dell’Ambiente del 24/06/2014 (SISTRI)

ic_AmbienteComunicato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/06/2014 – Contributo annuale e cancellazione dell’iscrizione dal SISTRI dei soggetti non obbligati ai sensi del DL n. 101 del 2013, convertito dalla Legge n. 125 del 2013, e che non aderiscono volontariamente a sistema.
Le aziende iscritte al SISTRI, che ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al SISTRI, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/04/2014

ic_AmbienteDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/04/2014 – Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.
Modifica al DM 20/12/1999, già vigente in materia, introducendo, fra le altre cose, novità in merito alla marcatura del motore, al controllo degli NOX, ai metodi di prova per motori ad accensione per compressione ed alla modulistica.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (emissioni industriali)

ic_AmbienteDecreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Secondo il principio introdotto dalla Direttiva 2010/75/UE, secondo il quale la frequenza delle visite in loco per la verifica delle prescrizioni dell’AIA agli impianti industriali deve essere definita su una valutazione dei rischi ambientali, viene stabilito che è la Regione o la Provincia autonoma a definire la frequenza di tali verifiche in base ad una sistematica valutazione dei rischi ambientali, basata anche sulla partecipazione dell’impianto industriale al sistema dell’Unione Europea di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 (Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione).
Inoltre, l’AIA viene rinnovata 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione. Tale termine diventa di 12 anni per le organizzazioni certificate ISO 14001 e 16 anni per le organizzazioni registrate EMAS.

Chiave