Legge 27 febbraio 2017, n. 19

ic_SicurezzaLegge 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
Il termine per l’applicazione dell’attuale normativa in materia di registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici, così come l’obbligo di comunicazione in via telematica all’INAIL tramite il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di ameno un giorno (escluso quello dell’evento), sono prorogati di sei mesi, dal 12/04/2017 al 12/10/2017.

La scadenza per l’aggiornamento formativo degli operatori che possono certificare la loro esperienza pregressa nell’utilizzo di macchine agricole (Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012) è stata posticipata dal 12/03/2017 al 31/12/2018.

Non saranno applicabili le sanzioni per omesso od erroneo tracciamento dei rifiuti tramite SISTRI, saranno applicabili le sanzioni ridotte del 50% per la mancata iscrizione al SISTRI ed omesso versamento del relativo contributo annuale, e dovranno applicarsi le consuete modalità di tracciamento dei rifiuti tramite l’utilizzo dei Formulari di identificazione rifiuto, del Registro di carico/scarico e del Modello Unico di dichiarazione ambientale, fino al subentro del concessionario alla gestione del SISTRI, comunque non oltre al 31/12/2017.