Qualità

Formazione obbligatoria per l’abilitazione degli addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro – Anfos

Formazione obbligatoria per l’abilitazione degli addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il 12/03/2015, per gli addetti alle attrezzature di lavoro formati prima del 12/03/2013, è scaduto il termine per l’aggiornamento formativo necessario al mantenimento dell’abilitazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 in essere.

Entro il 12/03/2015, gli addetti che hanno frequentato un corso di abilitazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato Regioni in essere prima della sua entrata in vigore (12/03/13), di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo stesso, o, al di là della durata, senza prova finale d’apprendimento, avrebbero dovuto effettuare un corso di aggiornamento di 4 ore.

Gli addetti che non hanno partecipato, entro il 12/03/2015, al corso di aggiornamento di 4 ore per il mantenimento dell’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, si vedono invalidata la formazione pregressa e pertanto devono frequentare un corso di formazione per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro della durata di 12 ore, in modo analogo agli addetti all’utilizzo di tali attrezzature che non hanno mai ricevuto tale formazione.

Anfos_1
L’ing. Stefano Bussolari è Responsabile del Centro di Formazione Territoriale “Ing. Stefano Bussolari”, di diretta emanazione A.N.FO.S. Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro, ente in grado di:

– Erogare formazione in merito all’abilitazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;

– Supportarvi e fornire chiarimenti in merito alla formazione obbligatoria sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115

ic_Qua
Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115.
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.
Dal 03/09/2014, per tutti gli istituti di vigilanza privata presenti in Italia, scatta l’obbligo della certificazione dei propri impianti, servizi e professionisti da parte di un Organismo accreditato da un Ente di accreditamento designato da uno Stato membro e firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA.
Chiave

Dlgs n.133/2014. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri

ic_Qua

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd. “Sblocca Italia”).
Trattasi del cosiddetto “Sblocca Italia” che apporta modifiche ed integrazioni in materia ambientale (bonifiche di siti contaminati, servizio idrico integrato, dissesto idrogeologico, impianti di recupero di energia, terre e rocce da scavo, ecc…) ed in campo edilizio (riapertura dei cantieri, autorizzazione paesaggistica, ecc…).

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate

ic_Qua

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate. Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili della famiglia 1a, 2a e 3a secondo la UNI EN 437, di tipo civile ed alimentati da reti di distribuzione. La norma è dedicata alle figure che eseguono attività professionali non regolamentate sugli impianti alimentati a gas e loro componenti (selezione, progettazione, installazione, rimozione, ispezione, collaudo, prova, verifica, messa in servizio, manutenzione), le quali vengono distinte in tre differenti profili specialistici (Profilo A-Responsabile tecnico; Profilo B-Installatore; Profilo C-Manutentore), a loro volta suddivisi un due livelli in base della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione (Livello 1: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla famiglia 1a, 2a e 3a, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW, o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria, e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar – Livello 2: impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla famiglia 1a, 2a e 3a, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW).

La norma sarà affiancata da una Prassi di Riferimento (Documento che introduce prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche) – elaborata da CIG, UNI e ACCREDIA – che elencherà raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 gennaio 2014 (Pagamenti POS)

ic_Qua

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 gennaio 2014. Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.
Dal 30 giugno 2014, le impresa ed i professionisti dovranno dotarsi di POS al fine di poter adempire all’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per importo superiori a € 30 per l’acquisto di prodotti o per prestazione di servizi.

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

ic_Qua

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67. Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
La riforma introdotta intende trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i quali è prevista  la  sola  pena  della  multa  o dell’ammenda,  ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale.